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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/11/2009, n. 133
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/11/2009, n. 133
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’architetto Pasquale Petruzzo – Concorso di idee per la riqualificazione urbana di piazza Duomo, via Seminario e dell’Area Archeologica ex seminario vescovile – S.A.: Comune di Avellino.Il sorteggio costituisce una risorsa di carattere generale cui le stazioni appaltanti possono fare riferimento in caso di offerte aventi la medesima valutazione numeric |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 30 maggio 2008 è pervenuta a questa Autorità l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’architetto Pasquale Petruzzo, partecipante al concorso di idee in oggetto, bandito dal Comune di Avellino, ha contestato il mancato rispetto da parte di quest’ultimo dell’art. 14 del bando, il quale al secondo comma stabiliva «non saranno ammessi ex aequo», rappresentando che «nella graduatoria ci sono ex aequo», nonché il mancato rispetto del termine di dieci giorni, previsto dal medesimo art. 14 del bando (comma 4), tra la conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice e la comunicazione dell’esito del concorso mediante pubblicazione della graduatoria sul sito internet del Comune di Avellino. |
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Ritenuto in dirittoAi fini della definizione della questione oggetto della controversia in esame, si osserva preliminarmente che sebbene, come rilevato dal Comune di Avellino nella nota del 28 luglio 2008, l’Architetto Pasquale Petruzzo fosse stato classificato nella graduatoria finale al quattordicesimo posto (in un concorso dove era prevista l’assegnazione di soli tre premi ed in presenza di cinque raggruppamenti risultati a pari merito con i due punteggio più alti), l’istanza è da ritenersi ammissibile, censurandosi in essa il mancato rispetto da parte della stazione appaltante di due clausole del bando di indubbio rilievo la cui violazione - in astratto - potrebbe inficiare la legittimità di tutta la procedura. Quanto alla prima, e cioè all’art. 14 comma 2, essa - dopo avere indicato l’entità dei tre premi messi a concorso - precisa che «non saranno ammessi ex aequo». Il tenore letterale della citata disposizione esclude la sostenibilità della contestazione sollevata dall’Architetto Pasquale Petruzzo che testualmente, nell’istanza, afferma: «ex aequo non previsti invece nella graduatoria ci sono ex aequo». Appare infatti evidente che la clausola del bando non possa essere interpretata nel senso di escludere in astratto che diversi progetti potessero ottenere il medesimo punteggio: una simile statuizione sarebbe stata evidentemente illegittima, condizionando a priori la valutazione della Commissione nell’attribuzione dei punteggi ai |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato del Comune di Avellino |
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