L’istanza di parere verte sulla possibilità per la Commissione di gara di stabilire, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, nuovi e più specifici criteri valutativi rispetto a quelli stabiliti nel bando o nel disciplinare di gara.
In proposito va ricordato che l’art. 83, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006R prevede che “il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub criteri e i sub pesi o i sub punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.” Il terzo correttivo (D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 in G.U. 2 ottobre 2008) ha soppresso l’ultimo periodo del predetto art. 83, comma 4 che prevedeva: “La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e sub criterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabilito dal bando&rdqu