Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/05/2010, n. 97 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/05/2010, n. 97

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Italia Engineering Enterprise s.c. - Affidamento dell'incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi del porto commerciale di Salerno - Importo a base d'asta € 1.289.529,15 - S.A.: Autorità Portuale di Salerno.

Il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell' offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente, conosce una applicazione per così dire "attenuata" nel settore dei servizi, in quanto si ritiene che qualora l' offerta tecnica

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 11 gennaio 2010 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa Italia Engineering Enterprise s.c. ha sollevato censure al bando di gara indicato in oggetto, chiedendo se sussistono i presupposti per l'annullamento della suddetta procedura.

La prima questione sottoposta a questa Autorità attiene alla presunta illegittimità del criterio di valutazione delle offerte relativamente al merito tecnico, in considerazione del fatto che, secondo quanto rappresentato dalla società istante, gli elementi considerati ai fini dell'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica (composizione, qualità, presenza, attrezzature ed organizzazione del gruppo di lavoro e curricula professionali) poiché attinenti alla capacità tecnica del prestatore dovrebbero rilevare solo come requisiti di partecipazione e non dovrebbero essere presi in considerazione nel momento della valutazione dell'offerta.

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Ritenuto in diritto

Al fine di definire la prima questione controversa sottoposta con l'istanza di parere in oggetto, concernente l'asserita illegittimità del criterio di valutazione relativo al merito tecnico prescelto dalla stazione appaltante, in quanto attraverso l'attribuzione di un punteggio in relazione alla "professionalità" si verrebbe a realizzare una commistione tra elementi di valutazione dell'offerta e requisiti soggettivi di partecipazione, si rileva che sulla questione l'Autorità si è più volte pronunciata (cfr. Deliberazione 27 giugno 2007 n. 209; Deliberazione n. 30/2007,) sostenendo che "la Stazione Appaltante nell'individuare i punteggi da attribuire nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non deve confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara, con gli elementi di valutazione dell'offerta. Detta confusione, infatti, come anche di recente evidenziato dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1marzo 2007, si pone in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale".

Nel confermare il principio testé enunciato, si ritiene tuttavia che lo stesso non possa essere disgiunto da una valutazione specifica del caso concreto.

Occorre evidenziare, infatti, che il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell'offerta e i requisiti soggettivi dell'impresa concorrente, conosce un'applicazione per così dire "attenuata" nel settore dei servizi, in quanto si ritiene, come sostenuto anche da un recente e condivisibile orientamento giurisprudenziale, che, laddove l'offerta tecnica non consista in un progetto o in un prodotto ma si sostanzi invece in una attività, un facere, la stessa ben potrà essere valutata anche sulla base di criteri quali la pregressa esperienza e la professionalità così come emergenti dai curricula professionali dei componenti il gruppo di lavoro (in tal senso cfr. anche il recente parere di questa Autorità n. 5/2010).

È legittimo dunque che la stazione appaltante preveda l'attribuzione di specifici punteggi in relazione all'esperienza e alla qualifica professionale, e che l'aver espletato in passato servizi analoghi a quello oggetto della gara possa essere valutato quale indice di affidabilità e dunque della qualità stessa dell'offerta tecnica. In un caso, quale quello che ci occupa, di affidamento di incarichi di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurez

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la documentazione di gara predisposta

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