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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/03/2011, n. 40
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 10/03/2011, n. 40
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’impresa Sweet House S.r.l. – Lavori di recupero e sistemazione della Piazza "Simonetta Lamberti" – Importo a base d’asta € 1.531.159,09 – S.A.: Comune di Cautano.1. La richiesta ai concorrenti alle gare di appalto del pagamento di un doppio onere di partecipazione, rappresenta una violazione del principio della libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici, atteso che l’unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara (fattispecie r |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 10 agosto 2010 è pervenuta l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l’impresa Sweet House S.r.l. ha contestato le previsioni del bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, ritenute limitative della par condicio e della libera concorrenza sotto i tre seguenti profili: - manifesta irrazionalità nell’attribuzione dei punteggi all’offerta tecnica, valutata nel bando di gara nella misura massima di 65 punti su 100 rispetto ai soli 10 punti su 100 attribuiti all’offerta tempo e ai 15 su 100 attribuiti all’offerta prezzo, assegnando così predominanza decisiva alla sola offerta tecnica, nonché illegittimità del sottocriterio di selezione dell’offerte denominato "ORGANIGRAMMA CONCORRENTE ED |
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Ritenuto in dirittoOggetto della richiesta di parere è la legittimità delle previsioni del bando di gara sotto i tre profili contestati e riportati nella narrativa in fatto. Sotto il primo profilo, l’attribuzione del punteggio all’offerta tecnica, valutata nel bando di gara nella misura massima di 65 punti su 100 rispetto ai 10 punti su 100 attribuiti all’offerta tempo e ai 15 su 100 attribuiti all’offerta prezzo, appare previsto nei limiti della ragionevolezza e adeguatamente motivato in relazione all’oggetto della gara, trattandosi di "un intervento particolare sottoposto a vincolo paesaggistico ed ambientale", nonché alle dichiarate finalità perseguite di "privilegiare proposte tecniche migliorative rispetto all’aspetto economico e temporale", derivanti dall’importanza annessa alla piazza, ritenuta dal Comune di Cautano "una piazza di vitale importanza per l’intera collettività". In generale, in termini ricostruttivi sul punto, si deve ribadire (cfr. parere n. 149 del 9 settembre 2010) che la direttiva 2004/18/CE ("considerando" n. 46) prevede, nel caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, la piena discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice nella fissazione dei criteri, purché tali criteri siano indicati nel bando di gara ed anche ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 il prezzo, come pure il tempo di esecuzione, costituiscono uno tra i tanti elementi da combinare al fine di individuare l’offerta migliore (per lo più concernenti l’aspetto tecnico quali, a titolo esemplificativo: "…b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti……omissis). La giurisprudenza amministrativa, in tale contesto, pur tendendo a riconoscere, nelle gare d’appalto da aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la legittimità dell’attribuzione di un peso percentuale maggiore in favore dell’elemento tecnico qualitativo rispetto a quello economica quantitativo, afferma comunque, sulla base dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di gara sia: |
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