Oggetto dell’istanza in esame è la legittimità della lex specialis adottata dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per regolare l’affidamento della fornitura di ausili per incontinenti e del servizio di post vendita. Più specificatamente, è controversa la legittimità dei criteri di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui alle lettere b) e d), comma 2, art. 5 del Capitolato Tecnico, in quanto questi ultimi - a detta dell’istante - determinerebbero la commistione fra i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, non consentita dal Codice dei contratti pubblici.
Al riguardo è opportuno considerare la funzione degli uni e degli altri: i requisiti di partecipazione mirano ad accertare preventivamente l’affidabilità morale, economica e tecnica del concorrente, consentendo alla stazione appaltante di scegliere un contraente che sarà in grado di eseguire a regola d’arte l’affidamento oggetto della gara; gli elementi di valutazione dell’offerta, invece, hanno la funzione di garantire alla stazione appaltante la scelta dell’offerta migliore. Conseguentemente, la commistione de qua si verifica quando gli elementi di valutazione dell’offerta specificati negli atti di gara riguardano in realtà caratteristiche organizzative e soggettive del concorrente - ad esempio l’esperienza pregressa maturata dal medesimo o il suo livello di capacità tecnica e specializzazione professionale - le quali in linea di principio possono legittimamente rilevare solo in sede di ammissione alla gara.
Nel caso di specie, tuttavia, non si ravvisa la predetta commistione, in quanto i criteri di valutazione in esame attengono, o comunque sono connessi, a specifici aspett