Viene all’esame la questione sollevata dalla Associazione Monitori Esterni qualificati che contesta il bando e la procedura di gara indetta ai fini dell’affidamento del servizio in oggetto per le ragioni evidenziate in fatto.
Con la prima questione prospettata, l’istante contesta la legittimità del criterio di selezione del contraente adottato dalla stazione appaltante: prezzo più basso anziché offerta economicamente più vantaggiosa.
Al riguardo vale rilevare che in punto di diritto, l’art. 81 (Criteri per la scelta dell’offerta migliore) del d.lgs. 163/2006 dispone “Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta”.
La giurisprudenza afferma che “Rientra nei poteri discrezionali dell’amministrazione appaltante operare la scelta del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base alle caratteristiche dell’appalto, avendo di mira unicamente la garanzia della libera concorrenza e la selezione della migliore offerta” (Corte di Giustizia C.E. sent. 7 ottobre 2004, in causa C- 247/02, Cons. St. Sez. Sez. VI, 3 giugno 2009, n. 3404). “Da tale principio discende la sindacabilità del criterio prescelto solo in caso di manifesta illogicità, inadeguatezza o travisamento. La scelta tra i criteri che sono quindi astrattamente e