La prima questione che viene qui in rilievo riguarda la legittimità della previsione del bando di gara, come rettificato, circa l’attribuzione, all’offerta tecnica e qualitativa, di punti 9 su 60 per “percentuale di importo contrattuale che intende garantire con le modalità previste dall’art. 75 co. 2 del codice o con fidejussione bancaria, oltre a quella dovuta per legge (art. 7 comma 2 lett. a) della L.R. 12/2011, così come specificato all’art. 11 comma 3 lett. a) D.P. n. 13 del 31.01.2012, in ragione del ribasso offerto).”
Sostiene l’ANCE Palermo che tale elemento di valutazione nulla ha a che vedere con la qualità dell’offerta tecnica, intesa come proposta di soluzioni progettuali migliorative, rispetto a quelle contenute nel progetto a base di gara. La scelta del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, difatti, deve tendere all’individuazione dell’offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo e pertanto bisogna riferirsi a parametri che abbiano una diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurare il valore dell’offerta intrinsecamente intesa.
La funzione svolta dalle garanzie fideiussorie non ha nulla a che vedere con la prestazione che si va ad offrire tant’è che la qualità di quest’ultima, negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, va valutata secondo i parametri di cui all’art. 83 del codice, i quali, seppure elencati in termini esemplificativi, prescindono da ogni riferimento alla cauzione, sia essa provvisoria che definitiva.
Gli elementi di valutazione devono avere necessariamente carattere oggettivo, in quanto direttamente collegati con la prestazione contrattuale e devono, in questo senso, rispondere ai generali canoni di ragionevolezza. Conseguentemente nella scelta dell’offerta più conveniente, quella cioè che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo, il riferimento alla garanzia da prestare ai sensi dell’art. 113 del codice allontana l’amministrazione da parametri che hanno diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e