La questione sottoposta all’esame dell’Autorità, postula la genericità dei macro criteri di aggiudicazione contenuti nella lex specialis di gara relativamente all’offerta tecnica, la mancata predefinizione dei criteri motivazionali di valutazione della stessa, la conseguente carenza delle valutazioni in concreto formulate sotto l’aspetto motivazionale dell’attribuzione dei punteggi.
Per rispondere al quesito in oggetto, va, invero, seguito il non contrastato orientamento giurisprudenziale, per il quale sussiste la violazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006R in caso di mancata predeterminazione di precisi e puntuali criteri per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi tecnici dell’offerta, nell’ipotesi che il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Solo, infatti, la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell’operato dell’amministrazione, nonché l’eventuale effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo.
Orbene, nel caso di specie, i criteri predisposti dalla S.A. nella lex specialis di gara, pur pertinenti all’oggetto dell’appalto, non appaiono formulati con sufficiente precisione.
Ed invero basti, a titolo esemplificativo, considerare i parametri di valutazione a), b), d) dell’offerta tecnica sub specie di “progetto gestionale e affidabilità dell’impresa” - che da soli assorbono il punteggio disponibile di (20+10+6) 36 sul punteggio massimo di 60 riservato dal bando all’offerta tecnica - per rilevare la generica ampiezza degli aspetti ivi contemplati (peraltro sovrapponentisi con quelli propri dei prefati requisiti tecnico-economici di partecipazione, quali b) la “documentata esperienza di gestione maturata in servizi similari” e d) la “solidità economica dell’impresa”.
Una tale genericità finisce, inevitabilmente, con l’attrarre nell’orbita del giudizio tecnico sugli elementi qualitativi demand