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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/06/2014, n. 125

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla INPA S.p.A. – Procedura aperta per l’ “Affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione di manifesti, eventuale gestione dei canoni patrimoniali concessori non ricognitori qualora l’Ente si dotasse di un apposito regolamento”– Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa – Importo a base di gara: € 1.620.000,00 – S.A.: Comune di Civitavecchia.

Artt. 41 e 42 del D. Lgs. n. 163/2006. Discrezionalità della stazione appaltante. Ragionevolezza e proporzionalità nella fissazione dei requisiti di partecipazione

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 13 marzo 2014 è pervenuta l’istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale la ditta INPA S.p.A. assume che i requisiti richiesti dal bando di gara ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Civitavecchia sarebbero sproporzionati rispetto al servizio richiesto, e tali da avere effetti restrittivi sulla concorrenza. In particolare, l’istante contesta il bando di gara nella parte in cui (punto 12 sub 2)) impone, a fini partecipativi, che il concorrente “…abbia effettuato riscossioni di entrate tributarie per conto di Enti Locali negli ultimi tre esercizi (2010/2012), non inferiori ad € 10.000.000,00 per ciascun esercizio”.

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Ritenuto in diritto

La questione agitata dalla ditta istante investe la legittimità della disciplina di gara in ordine alla determinazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria, da un lato, e tecnica, dall’altro, secondo i paradigmi normativi rinvenibili rispettivamente, agli artt. 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici. Prima di esaminare tali rilievi, occorre rammentare che la giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che “La stazione appaltante gode di ampio potere discrezionale nella scelta dei requisiti di capacità tecnica ed economica, avendo come unico limite quello della non manifesta irragionevolezza” (Cfr. T.A.R. Aosta Valle d'Aosta, sez. I, 20 giugno 2012, n. 56). Tale diaframma discrezionale non è tuttavia illimitato, tant’è che va considerato illegittimo ogni bando di gara che produca l’effetto di restringere la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori del settore, senza un’ammissibile ragione, in violazione dell’articolo 49 (ex 59) del Trattato CE, norma ritenuta applicabile a tutti gli appalti, di qualsiasi importo essi siano. Invero, la possibilità riconosciuta alle stazioni appaltanti di fissare discrezionalmente i requisiti di partecipazione incontra necessariamente i limiti della ragionevolezza, della proporzionalità e del rispetto del principio della libera concorrenza, per scongiurare il rischio di determinare una eccessiva compressione della concorrenza in contrasto con il fondamentale interesse pubblico a realizzare una effettiva apertura del mercato, che si persegue attraverso

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la disciplina di gara predisposta dal

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