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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/10/2009, n. 100
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/10/2009, n. 100
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall'impresa Foretec s.r.l. - Fornitura di apparecchiature, attrezzature, arredi e lavori complementari per la realizzazione di un Blocco Operatorio unico, discipline chirurgiche, nello stabilimento ospedaliero di Isernia - Importo a base d'asta € 1.676.260.00 - S.A.: Azienda Sanitaria Regione Molise zona territoriale Isernia.1. La previsione del capitolato tecnico che indichi l’oggetto della fornitura in modo così particolarmente dettagliato da potersi equiparare al riferimento ad un marchio, ad un brevetto o un particolare tipo di prodotto è illegittima, se non accompagnata dalla clausola di equivalenza. |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 17 dicembre 2007 perveniva all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con cui la società Foretec s.r.l. sollevava una serie di censure relative alla disciplina di gara indetta dalla stazione appaltante di cui in epigrafe con bando inviato alla GUCE in data 8 ottobre 2008. In particolare, trattasi di una procedura aperta per la fornitura di apparecchiature, attrezzature, arredi e lavori complementari per la realizzazione di un blocco operatorio unico, discipline chirurgiche, nello stabilimento ospedaliero di Isernia. |
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Ritenuto in dirittoCon il presente precontenzioso sono state portate all’attenzione dell’Autorità, nel corso dell’istruttoria, due ordini di questioni in merito alla legittimità della lex specialis della procedura di gara in oggetto. In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità della richiesta di parere, così come sollevate dalla stazione appaltante in sede di istruttoria. In prima battuta viene contestata l’assenza di una controversia tra le parti, presupposto per l’attivazione della presente sede precontenziosa. Invero, tale eccezione appare infondata, sia in linea generale, rispetto alla nozione di controversia, evidentemente più ampia rispetto alla nozione tradizionale di ordine giurisdizionale, sia in particolare, atteso che quantomeno in termini potenziali, un principio di controversia tra le parti è sorto, come emerge dall’analisi della documentazione concernente lo scambio di corrispondenza tra le parti stesse, contenente la contestazione dell’impresa e le controdeduzioni e chiarimenti forniti dalla stazione appaltante, evidentemente reputate non soddisfacenti tanto da spingere alla proposizione del presente iter di precontenzioso. In seconda battuta, viene contestata la mancata partecipazione alla gara in oggetto, da cui discenderebbe l’assenza di un interesse concreto al parere. Anche tale eccezione è da ritenersi infondata, a fronte del noto principio per cui, laddove, come nel caso di specie, si sia in presenza di una clausola c.d. escludente - cioè di clausole che precludono la partecipazione alla gara, impedendo l'ammissione alla stessa, e di quelle che non consentono di effettuare un'offerta concorrenziale -, l'onere di presentare la domanda di partecipazione costituisce un inutile aggravio a carico dell'impresa (Consiglio Stato, sez. V, 25 maggio 2009, n. 3217). Passando all’analisi delle questioni sollevate dall’istante, occorre prendere le mosse dalla lamentata eccessiva specificazi |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che: - la previsione del |
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