Preliminarmente occorre richiamare la normativa regionale applicata dalla stazione appaltante, di cui all’art. 15 della legge n. 4/1996, secondo il quale:
“Per la concessione dei servizi socio-assistenziali, i comuni provvedono previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, mediante ricorso all'aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu in favore di istituzioni socio-assistenziali iscritte da almeno [tre anni] ai relativi albi regionali previsti dall'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 o autorizzati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune potrà preferire l'istituzione socio-assistenziale avente sede legale in ambito comunale ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale. In caso di concorrenza di più istituzioni, nello stesso ambito territoriale, limitatamente al servizio di assistenza domiciliare, l'affidamento sarà effettuato con delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni stesse basata sull'aspetto progettuale e su quello economico”.
Con la predetta disciplina il legislatore regionale sembra aver accordato agli operatori locali una preferenza negli affidamenti di servizi socio-assistenziali; pur trattandosi di servizi ai quali anche l’ordinamento comunitario riserva una particolare attenzione N1 - oltre ad essere riconducibili all’allegato II B e quindi esclusi dall’applicazione del codice dei contratti - devono in ogni caso richiamarsi le considerazioni che questa Autorità ha già formulato in di