Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/04/2012, n. 64 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 18/04/2012, n. 64

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Emmeci Motori e Componenti srl – Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di ricambi IVECO originali o autorizzati dal costruttore – Importo a base d’asta: 10.675.000,00 € – S.A.: Gruppo Torinese Trasporti spa.

1. Il ricorso all’art. 46, comma 1, D.Lgs. 163/2006 è legittimo solo nell’ipotesi in cui la regolarizzazione o la richiesta di chiarimenti non comporti una nuova produzione documentale, che costituirebbe sia elusione dei termi

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

Con istanza acquisita al protocollo dell’Autorità in data 27.2.2012 la Emmeci Motori e Componenti srl (di seguito solo Emmeci) ha contestato le risultanze della gara bandita dalla Gruppo Torinese Trasporti spa (si seguito solo GTT) per la fornitura di ricambi IVECO originali o autorizzati dal costruttore di primo impianto e ricambi di qualità corrispondente.

L’istante riferisce che in data 15.11.2011 ha avuto luogo la seduta pubblica per l’apertura dei plichi e delle buste contenenti la documentazione amministrativa delle tre imprese concorrenti, successivamente con raccomandata del 18.11.2011 la Emmeci ha esposto alla stazione appaltante le ragioni per le quali l’offerta della ditta IVECO-ORECCHIA spa doveva essere esclusa dalla gara, ma la GTT non ha condiviso le argomentazioni dell’istante, così in data 21.12.2011 ha avuto luogo la seduta pubblica per l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, all’esito delle operazioni di gara, la stessa è stata aggiudicata provvisoriamente alla IVECO-ORECCHIA spa, mentre l’offerta della Emmeci è risultata seconda in graduatoria.

La procedura in esame, a parere dell’istante, sarebbe illegittima per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche, violazione degli artt. 75 e 46 D.Lgs. 163/2006R; violazione dell’art. 68 D.Lgs. 163/2006 e delle regole della concorrenza. A supporto delle proprie argomentazioni l’istante richiama diverse pronunce dei giudici amministrativi e dell’Autorità.

Con la prima censura la Emmeci lament

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Ritenuto in diritto

La questione controversa concerne la legittimità della procedura di gara e della lex specialis sotto i profili censurati dall’istante.

In relazione alla prima doglianza, si osserva che dal verbale del 15.11.2011 risulta quanto segue: “la Commissione procede all’apertura del plico IVECO ORECCHIA spa. Accidentalmente durante l’apertura del plico contente le due buste denominate rispettivamente “Documentazione Amministrativa” e “Offerta Economica”, viene tagliato anche il bordo della busta denominata “Offerta Economica”. Alla presenza della Commissione e dei rappresentanti di tutte le Società concorrenti tale ultima busta viene immediatamente risigillata con apposizione di nastro adesivo e firma a scavalco sui bordi. Il Presidente rileva che si tratta di un evento del tutto accidentale e che la busta è pervenuta perfettamente sigillata”.

Ciò significa, da un lato, che il taglio in questione non ha compromesso la segretezza dell’offerta economica presentata dalla IVECO ORECCHIA spa e, dall’altro, che gli accorgimenti utilizzati dalla Commissione sono stati tali da conservare la segretezza della predetta busta fino alla sua apertura avvenuta in seduta pubblica. Conseguentemente l’accadimento in esame, per le specifiche modalità di svolgimento dello stesso, non ha determinato la lesione delle regole poste a presidio del corretto ed imparziale svolgimento della procedura di gara.

In relazione alla seconda doglianza, si osserva che il bando di gara al punto III.1.1) dispone: “l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di 213.500,00 EUR. Tale importo può essere ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovano ne

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della Commissione di g

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