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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 17/12/2009, n. 159
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 17/12/2009, n. 159
Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dalle Società Odontotecnica B. Rinaldi & C. S.r.l., Dentaliums S.r.l. e High Dental Technology s.n.c.– Affidamento in convenzione del servizio di erogazione di protesi dentali per gli utenti delle Aziende UU.SS.LL. 1 Massa Carrara – 2 Lucca – 6 Livorno – 12 Viareggio.- Importo a base d’asta: 1° lotto € 1.380.000,00 - 2° lotto € 1.200.000,00 – 3° Lotto 450.000,00 – 4° lotto € 1.200.000,00 - S.A: ESTAV Nord – Ovest – Ente per i Servizi Tecnico Amministrativi di Area Vasta – Struttura Organizzativa di Lucca.1. I criteri di valutazione dell’offerta, che premiano direttamente o indirettamente un determinato nesso di collegamento con il territorio di riferimento della S.A., si pongono in violazione dei principi comunitari in tema di concorrenza e parità di trattamento, nonché di libera circolazione, salvo il limite della logicità e della ragionevolezza, ossia della lo |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn relazione alla procedura di gara in oggetto, sono pervenute, rispettivamente in data 7 agosto 2009, 18 agosto 2009 e 5 ottobre 2009, le tre istanze di parere indicate in epigrafe, che sono state riunite per connessione oggettiva in un unico procedimento, con le quali le Società Odontotecnica B. Rinaldi & C. S.r.l., Dentaliums S.r.l. e High Dental Technology s.n.c. hanno contestato la legittimità del provvedimento di esclusione disposto nei confronti dei raggruppamenti di cui erano componenti, in attuazione della prescrizione contenuta nella lex specialis che imponeva ai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo di dimostrare il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria in capo a ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento. In particolare, gli istanti hanno evidenziato che la Stazione Appaltante, nel bando di gara, alla sezione III.2.2., paragrafo 3.2., relativo alla Capacità economico-finanziaria, richiedeva quale requisito di partecipazione “un importo globale delle forniture realizzate negli ultimi tre esercizi corrispondenti ad almeno una volta l’ammontare complessivo presunto dei singoli lotti indicati al punto II.2.1. (IVA esclusa)” e nel discip |
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Ritenuto in dirittoLe problematiche sottoposte a questa Autorità con la prospettazione dei fatti rappresentati attengono, da un lato, alla legittimità della prescrizione della lex specialis che impone il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria in capo a tutti i componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese e, dall’altro, alla conformità all’ordinamento della prescrizione che impone la localizzazione territoriale dell’impresa concorrente. In ordine al primo profilo, la questione presuppone l’accertamento dell’ammissibilità, da parte dell’ordinamento in materia di contratti pubblici, della cumulabilità dei requisiti speciali di partecipazione, in caso di soggetti che concorrono alla gara associandosi in un raggruppamento temporaneo di imprese. Sul punto, fermo restando il consolidato orientamento che riconosce piena discrezionalità alla Stazione Appaltante nella definizione dei requisiti speciali, purchè logicamente e ragionevolmente connessi all’oggetto del contratto (cfr., da ultimo, parere AVCP n. 64 del 20 maggio 2009), la giurisprudenza amministrativa, da un lato, ha affermato il principio per cui il possesso dei requisiti speciali può essere dimostrato facendo riferimento alla sommatoria dei mezzi e delle qualità delle imprese facenti parte del raggruppamento, dall’altro, ha riconosciuto che la sommatoria delle capacità degli operatori economici possa essere ritenuta insufficiente, qualora la lex specialis preveda una soglia minima quantitativa per ciascuna impresa. Tale limitazione troverebbe giustificazione nell’esigenza di tutelare un interesse pubblico superiore, consistente nella necessità di scongiurare il rischio che un eccessivo frazionamento del requisito renderebbe l’accertamento scarsamente attendibile, diminuendo l’efficacia del giudizio sull’affidabilità dell’impresa e la tutela del correlato all’interesse pubblico, con l’obbligo che sussista una neces |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che le previsioni della lex specialis ogge |
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