Occorre preliminarmente rilevare che la mancata indicazione, da parte dell’ATI Pubblidoro S.r.l. (capogruppo), Pubblidoro Service (mandante), Focus Pubblicità S.r.l. (mandante) e Pubblifull (mandante), della quota di partecipazione di ciascun soggetto al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di servizi che saranno eseguiti da ciascun operatore economico raggruppato, è stata censurata, nel caso di specie, sia sotto il profilo della non conformità alla norma primaria in materia, costituita dall’art. 37, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006R, sia in quanto contrastante con le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara.
Con riferimento alla prima censura, si evidenzia che la stessa trova fondamento nel tenore letterale del comma 4 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, che recita “Nel caso di forniture o servizi nell’offer