In relazione alla prima questione controversa sottoposta a questa Autorità, concernente la presunta illegittimità del provvedimento di esclusione disposto dall’Autorità Portuale di Palermo nei confronti del raggruppamento temporaneo di imprese Electron Italia S.r.l. - Global Security Systems per il mancato possesso dei requisiti di partecipazione nella misura prescritta dal bando di gara, si precisa che la questione attiene al possesso dei requisiti di partecipazione nella particolare ipotesi di un raggruppamento di tipo orizzontale costituito esclusivamente da due imprese.
Al riguardo occorre premettere quanto segue, al fine di individuare la specificità della fattispecie in questione.
E’ principio consolidato in giurisprudenza in materia di requisiti di partecipazione delle associazioni temporanee di imprese quello per cui sussiste una sostanziale coincidenza tra quote di qualificazione, quote di partecipazione al raggruppamento e percentuale di ripartizione nella esecuzione dei lavori, in ossequio al combinato disposto dell’articolo 37, comma 13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163R e s.m., e dell’articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554R e s.m.
Con specifico riferimento ai raggruppamenti di tipo orizzontale, l’articolo 95, comma 2, del D.P.R. n. 554/1999 e s.m. prevede che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria nelle misure minime del 40% e che la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento; è inoltre necessario che l’impresa mandataria in ogni caso possieda i requisiti in misura maggioritaria.
Proprio con specifico riguardo