In esito a quanto richiesta con nota delle società Alesi s.r.l. e Costruzioni Generali s.r.l. in data 6 dicembre u.s. si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 26-27 gennaio 2011 ha approvato le seguenti considerazioni.
In base all’art. 37, co. 9 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163R “È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.” Il comma 18 del medesimo articolo dispone, però, che: “In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.” In base a quanto espressamente disposto dal Codice dei contratti, pertanto,