Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/02/2014, n. 28 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/02/2014, n. 28

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dallo Studio INGEO – Procedura aperta per l’affidamento di “Servizi di direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento lavori di consolidamento del versante collinare nord – zona ospedale. VI e VII intervento.” – Importo a base di gara: € 337.335,15 – S.A.: Comune di Lucera.

RTP costituendo. Possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria

Qualora la capogruppo mandataria non possegga il requisito in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, il provvedimento di esclusione è leg

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

L’associazione di Professionisti STUDIO INGEO - Ingegneri e Geologi Associati - ha presentato l’istanza di parere in oggetto, con la quale ha chiesto l’avviso dell’Autorità in merito alla propria esclusione dalla procedura bandita dal Comune di Lucera. L’istante, che ha partecipato alla selezione nella veste di mandataria di costituendo RTP, ha precisato di essere stata esclusa a causa del mancato possesso del requisito di capacità tecnica in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuno dei

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Ritenuto in diritto

L’istante associazione di professionisti INGEO ha partecipato alla selezione indetta dal Comune di Lucera nella qualità di capogruppo mandataria di costituendo RTP. Le perplessità sollevate si appuntano sul provvedimento di esclusione emesso dalla Commissione di gara dalla seguente testuale motivazione: “relativamente al possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto III.2.3 del bando di gara (capacità tecnica, art. 263, comma 1, lettere b), c) e d) del D.P.R. n. 207/2010) e dalla valutazione degli importi dei servizi prestati (relativi alla lettera b), in relazione a quelli degli altri componenti del raggruppamento (mandanti), si evince che la stessa capogruppo mandataria non possiede il requisito in misura maggioritaria percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti, con riferimento alla categoria IXc (art. 261, comma 7 del D.P.R. n. 207/2010)”. Invero, il punto II.2.1 del bando di gara prevede che “L’importo complessivo stimato dei lavori, cui si riferiscono i servizi da affidare, è pari a € 8.412.117,01 Iva esclusa, così suddiviso: Classe VII categoria A € 5.706.393,66 Classe IX categoria C € 2.705.723,35”.

L’istante richiama l’art. 261 del D.P.R. n. 207/2010 (rubricato: “Disposizioni in materia di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”), nella parte in cui (comma 7, primo periodo) attribuisce alla S.A. la facoltà, non l’obbligo, di prevedere in capo alla mandataria il possesso di una percentuale minima dei requisiti del raggruppamento, facoltà della quale, sottolinea l’istante, la S.A. ha espressamente dichiarato di non volersi avvalere, come testualmente previsto dal punto 2.4 numero 2) del Disciplinare di Gara.

In realtà, come correttamente evidenziato dalla S.A., l’art. 261, comma 7 prevede che “La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti”. Il contestato provvedimento di esclusione si fonda proprio su tale specifica disposizione normativa la cui applicazione non è condizionata dalle scelte della S.A., residuando qualche discrezionalità soltanto ai fini della individuazione della percentuale minima del possesso dei requisiti in capo alla mandataria. Il principio, coniato in termini generali per i servizi dall’art. 275 D.P.R. n.

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione della mandataria St

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