L’istante contesta in primo luogo l’art. 6, punto 2, lett. d) 2 del Disciplinare di gara, laddove prevede che “Non è ammessa la partecipazione in RTI di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara del RTI così composto”.
L’istante evidenzia inoltre quanto statuito dall’art. 6, punto 2, lett. d), nel senso che: “In caso di RTI tale certificazione (di qualità, ndr) dovrà essere posseduta soggettivamente da ogni componente del raggruppamento medesimo”, auspicando la riconsiderazione della certificazione di qualità in termini di requisito di capacità tecnica e/o economica, in modo che l’azienda che ne risulti priva possa riunirsi in raggruppamento temporaneo al fine di sopperire al requisito mancante.
Ebbene, tale lettura della disciplina di lex specialis non può essere condivisa.
L’Autorità, con la Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012, al punto 7.3.1. ha ritenuto “non ammissibile un divieto generale di partecipazione per i raggruppamenti “sovrabbondanti” (sul punto, Cons. St., 11 giugno 2012, n. 3402), dovendo la questione essere valutata in relazione alla eventuale concreta portata anticoncorrenziale, nella medesima ottica che connota l’art. 38, comma 1, m-quater”.