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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/05/2008, n. 144
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 08/05/2008, n. 144
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata da Poste Italiane S.p.A. – Servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari. S.A.: Poste Italiane S.p.A.1. A fronte di un contenuto equivoco o ambiguo della documentazione di gara, è principio costante nella giurisprudenza quello per cui, tra più interpretazioni del bando di gara è da preferire quella che con |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 22 aprile 2008 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto, con la quale Poste Italiane S.p.A. pone due quesiti in relazione alla procedura di affidamento del servizio in oggetto. In primo luogo rappresenta che le società Agenzia Defendini S.r.l. e TNT Post Italia S.p.A. hanno dichiarato non esservi tra le società rapporti di controllo e/o collegamento anche indiretti, ex art. 2359 c.c. o altre situazioni rilevanti ai fini del consolidamento dei conti ex direttiva 83/349/CEE e art. 25 del D.Lgs. 127/91. Tali dichiarazioni, secondo quanto esposto, sono risultate contrastanti, sia per la società Defendini, così come risulta dalle evidenze già agli atti della stazione appaltante e dalle dichiarazioni fornite da altro soggetto |
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Ritenuto in dirittoLa gara in esame ad oggetto il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza e posta non indirizzata ed espletamento di servizi ausiliari, è suddivisa in 41 ambiti territoriali, ognuno costituito da uno o più lotti, per un totale di n. 71 lotti. Il disciplinare di gara, in applicazione del dettato di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006R ha previsto, al paragrafo 3 che “è vietato presentare offerte per il medesimo lotto da parte di imprese tra le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento, anche indiretti, ex art. 2359 c.c., o di altre situazioni rilevanti ai fini del consolidamento dei conti ex direttiva 83/349/CEE e art. 25 del D.Lgs. 127/91”. Con la previsione citata, la stazione appaltante correttamente ha voluto garantire il rispetto del principio di concorrenza, nonché della segretezza dell’offerta che verrebbe lesa nel |
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Il Consiglioritiene, che: |
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