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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 06/11/2013, n. AG55/13

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Istanza di parere, ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 - Comune di Bologna – Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico - Clausola sociale di imponibile di manodopera – Clausola sociale di assunzione di soggetti svantaggiati – Compatibilità con il diritto comunitario.

1. L’art. 69 del D. Lgs. n. 163/2006 - in recepimento dell’art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 38 della Direttiva 2004/17/CE - prevede che le Stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto per il perseguimento di obiettivi sociali, purché esse risultino compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché precisate nel Bando di g

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Testo del provvedimento

Con nota pervenuta in data 13 ottobre 2013, prot. 98372, il Comune di Bologna ha sottoposto all’attenzione di questa Autorità una istanza di parere ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 R (d’ora in poi Codice), rappresentando di essere in procinto di esperire una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice, per l’affidamento del servizio manutentivo del verde pubblico di proprietà o nelle disponibilità dell’amministrazione comunale, di durata quinquennale per un importo complessivo di € 33.522.068,50, oltre a oneri di legge.

Codesto Comune afferma di voler inserire nel bando di gara una clausola che prevede una “misura di salvaguardia delle possibilità di occupazione, volta alla tutela di coloro che appartengono a categorie di persone tradizionalmente più deboli nell’ingresso del mercato del lavoro”, indicando in questa categoria le persone disabili, con problemi di disagio psichico e di dipendenze psicologiche, detenuti, oltre che i lavoratori ultracinquantenni disoccupati di lungo periodo e adulti soli con figli a carico.

Scopo dichiarato dell’amministrazione istante, come individuato dal Consiglio comunale, è quello di inserire nell’appalto di manutenzione del verde comunale, per tutta la durata quinquennale del rapporto contrattuale, uno stabile ed effettivo strumento a favore dell’occupazione di alcune categorie di cittadini in condizione di svantaggio sociale.

Codesta Amministrazione, con separata nota, ha rimesso all’Autorità, a corredo della propria istanza, ulteriori documenti quali il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e tutti i documenti tecnici allegati, nonché la determina a contrarre ai fini della valutazione della istanza medesima, sottoponendo altresì un quesito circa la legittimità della ulteriore previsione del bando, tra i criteri di valutazione dell’offerta tecnica, della predisposizione di programmi di assunzione di personale svantaggiato.

In merito alla predetta istanza il Consiglio dell’Autorità nell’Adunanza del 6 novembre 2013 ha assunto le seguenti determinazioni.

In via preliminare, si rammenta che l’art. 69 del Codice dei contratti pubblici – in recepimento dell’art. 26 della Direttiva 2004/18/CE e dell’art. 38 della Direttiva 2004/17/CE – prevede che le Stazioni appaltanti possano esigere condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, purché queste siano compatibili con il diritto comunitario e, in particolare, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, e purché siano precisate nel Bando di gara, o nell'Invito in caso di procedure senza bando, o nel Capitolato d'oneri. A tal riguardo, la suddetta disposizione precisa, al comma 2, che dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali o ambientali ed aggiunge, al comma 3, che la Stazione appaltante che prevede tali condizioni particolari ha facoltà di comunicarle all'Autorità, al fine di ottenerne una pronuncia sulla compatibilità con il diritto comunitario.

Le norme comunitarie e la disciplina di recepimento prevedono, dunque, espres

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Dalla redazione