Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 30/04/2014, n. AG19/14 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 30/04/2014, n. AG19/14

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Istanza di parere, ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 - Comune di Andria – Bando di gara per l’affidamento dei servizi di gestione dello sportello Informagiovani - Clausola sociale di imponibile di manodopera – Compatibilità con il diritto comunitario.

1. Non è conforme agli orientamenti della giurisprudenza sulle misure atte a favorire condizioni di concorrenzialità nel mercato e coerente con una lettura comunitariamente orientata della libertà di iniziativa economica ex art. 41, Cost., la clausola sociale cd. di imponibile di manodopera, predisposta ai sensi dell’art. 69, del D.Lgs. n. 163/2006, che affermi un obbligo di assunzione del personale attualmente occupato, che preveda automatismi nell’applicaz

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Testo del provvedimento

Con nota pervenuta in data 26 febbraio 2014, prot. 27048, il Comune di Andria ha sottoposto all’attenzione di questa Autorità una istanza di parere ai sensi dell’art. 69, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 R (d’ora in poi Codice), rappresentando di essere in procinto di esperire una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di gestione dello sportello Informagiovani (IG), di durata di mesi 24 per un importo complessivo stimato di € 113.071,20 oltre a oneri di legge.

Il richiedente afferma di aver predisposto bando, disciplinare e capitolato speciale di appalto con Determina Dirigenziale del 31.12.2013, ma di nutrire perplessità intorno alla legittimità della clausola sociale, la quale nella formulazione attualmente approvata prevede il seguente testo: “L’operatore economico deve garantire – giusta art. 37 del CCNL delle Cooperative sociali 2010/2012 UCI assunto come CCNL di riferimento per attività quali centri di informazioni e/o di orientamento, centri di aggregazione giovanile, servizi di animazione territoriale – l’assunzione del personale attualmente occupato nel servizio IG per continuare a svolgervi, a prestazioni e livelli di inquadramento invariati, gli attuali compiti di operatore di front e back office”. La stazione appaltante chiarisce, nella nota di accompagnamento, che le ditte partecipanti dovrebbero assumere formale impegno, in caso di aggiudicazione, di assumere, per il periodo di durata dell’appalto, i dipendenti della precedente ditta affidataria, dedicati alle attività suddette, precisando che – nella fattispecie – si tratta di soggetti appartenenti alle categorie previste dall’art. 4 della l. 8 novembre 1991, n. 381, recante la disciplina delle cooperative sociali in quanto lavoratori disabili.

Scopo dichiarato dell’amministrazione istante, come esplicitato dalla medesima nota di accompagnamento, è quello di: a) promuovere e valorizzare le esigenze sociali, sub specie di tutela dei livelli occupazionali; b) perseguire l’integrazione sociale di soggetti appartenenti alle fasce deboli dei cittadini, favorendo l’occupazione nell’attività lavorativa di soggetti svantaggiati così come individuate nella l. 381/1991, mirando alla conservazione del loro stato occupazionale.

All’uopo, sottolinea l’amministrazione richiedente che nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica è previsto un particolare punteggio riferito al curriculum esperienziale acquisito nel triennio per i servizi di Informagiovani, nonché riferito al team delle figure professionali dei quattro operatori di front e back office richiesti, “con la conseguenza che si pone il problema della valutazione del curriculum dei dipendenti della gestione uscente alla luce dell’obbligo previsto dal bando di assunzione e che il capitolato richiede quale esperienza necessaria per gli operatori di front office e back office una esperienza almeno decennale in uffici informagiovani”.

Il Comune di Andria rimette all’Autorità, a corredo della propria istanza, tutti i documenti necessari alla valutazione documenti quali il bando di gara, il disciplinare, il capitolato speciale di appalto, nonché la determina a contrarre DD 31.12.2013, n. 4606, domandando se la suddetta clausola possa ritenersi coerente con i principi di concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione; e, nel caso in cui la prima formulazione non dovesse essere ritenuta conforme, si premura di sottoporre in subordine una clausola alternativa a quella prevista dall’attuale

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