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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/03/2012, n. 48
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 21/03/2012, n. 48
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla D’Angelo Antonio srl – “Cottimo fiduciario per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di percolato di discarica” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – S.A.: Comune di Atessa (CH).Qualora più dichiarazioni vengano rese dalla medesima persona e facciano parte di un medesimo insieme probatorio, non può costituire causa di esclusione la circostanz |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 2 novembre 2011 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale la società D’Angelo Antonio S.r.l. ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’aggiudicazione provvisoria disposta dal Comune di Atessa nei confronti della ditta Sapi S.r.l. |
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Ritenuto in diritto1. Quanto alla censura sub 1, la D’angelo Antonio S.r.l. lamenta il fatto che la stazione appaltante non avrebbe proceduto a vagliare la congruità economica dell’offerta della ditta Sapi, asseritamente viziata da manifesta anomalia. Al riguardo, si osserva che la stazione appaltante ha dedotto, nella propria memoria del 28 dicembre 2011, l’infondatezza di detta censura, sulla base di una puntuale analisi ex officio condotta sui componenti economici strutturali del servizio da affidare (smaltimento, trasporto e carico), giungendo alla conclusione dell’ammissibilità e congruità dell’offerta della ditta SAPI, in base alla quale ha tratto il convincimento di non doversi procedere ai sensi dell’art. 87 del d.lgs. n. 163/2006 R. Sul punto, è bene precisare che il sindacato di legittimità non può spingersi oltre il profilo della logicità e ragionevolezza delle valutazioni compiute dalla P.A., non essendo possibile operare autonomamente la verifica della congruità dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poiché, così facendo, si invaderebbe una sfera riservata alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione. In numerose occasioni, peraltro, lo stesso Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente irragionevole - e dunque insindacabile - la determinazione dell’Amministrazione di non sottoporre a verifica “facoltativa” di anomalia, l’offerta risultata vincitrice della gara (ex multis: sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3862). Nella valutaz |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che - la valutazione di ammissibilit& |
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