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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/03/2014, n. 57
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/03/2014, n. 57
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla LRB s.n.c. di Francesco Bombaci & C. – “Procedura aperta per la fornitura quinquennale in service di un sistema RIS-PACS per l’acquisizione, archiviazione, gestione e distribuzione di dati e immagini per i servizi di radiologia, sistemi di digitalizzazione e immagini analogiche, stampanti e relativo materiale di consumo”. Importo a base di gara € 6.500.000,00 – S.A.: Azienda Unità Sanitaria Locale di Latina.1. Per l’esigenza di assicurare trasparenza, imparzialità e segretezza delle offerte, la verifica dei requisiti e la valutazione dell’offerta tecnica devono essere effettuate senza condizionamenti derivanti dalla anticipata conoscenza della componente economica. Tra le ipotesi che realizzano il difetto di separazione si annoverano, a mero titolo esemplificativo: la mancata separazion |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 2 agosto 2013 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe con la quale la LRB s.n.c. ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’esclusione disposta nei suoi confronti dall’ASL di Latina nella gara in oggetto con la seguente motivazione: “ introduzione nella busta A, destinata a contenere la documentazione amministrativa di ammissibilit&ag |
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Ritenuto in dirittoLa questione qui in rilievo concerne la legittimità dell’esclusione disposta nei confronti di LRB s.n.c. per aver introdotto nella busta A, destinata a contenere la documentazione amministrativa di ammissibilità, documentazione avente carattere economico costituita da un listino prezzi. Sostiene l’istante che l’esclusione è illegittima in quanto violerebbe il principio della massima partecipazione alle pubbliche gare e sarebbe altresì in contrasto con l’art. 46, comma 1 bis, D.Lgs. 163/2006. Ritiene il Consiglio che l’esclusione sia stata legittimamente disposta per le seguenti considerazioni. L’art. 10 del disciplinare di gara stabilisce che “La suddetta documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretto e/o indiretta) di carattere economico& |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’esclusione disposta nei confro |
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