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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/03/2014, n. 59
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 19/03/2014, n. 59
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla DETER NOVA Società Cooperativa – “Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia e di fornitura di prodotti per l’igiene personale degli edifici comunali, bagni pubblici, Uffici ed Aule Giudiziarie, siti nel Comune di Albano Laziale (RM)” –Importo a base d’asta: euro 1.426.175,04 – S.A.: Comune di Albano Laziale (RM).Artt. 46 e 73 del D.Lgs. n. 163/2006 - Mancanza della domanda di partecipazione alla gara - Elemento essenziale - Esclusione 1. L’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, istitutivo del principio di tassatività delle cause di esclusione, prevede espressamente l’esclusione dalla gara, oltre che nei casi previsti dalla legge, per “difetto |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Ritenuto in fattoIn data 18 settembre 2013 è pervenuta l’istanza di parere con la quale la Società Cooperativa DETER NOVA, partecipante alla gara in oggetto, ha evidenziato di essere stata esclusa dalla stessa, |
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Considerato in dirittoLa doglianza sottesa alla richiesta di parere in oggetto non è fondata. Dopo la determinazione a contrarre e l’invito ad offerendum segue un procedimento ad istanza di parte che, nel caso di pubbliche gare, ha quale indefettibile presupposto la domanda di partecipazione dell’operatore economico interessato, senza di che non è configurabile alcuna procedura alla quale possa pretendersi di partecipare. Si rammenta, inoltre, che l’art. 46, comma 1-bis, del D. Lgs. 163/2006R, istitutivo del principio di tassatività delle cause di esclusione, prevede espressamente l’esclusione dalla gara, oltre che nei casi previsti dalla legge, per “difetto di elementi essenziali”, tra i quali non è possibile non annoverare, per l’appunto, la domanda di partecipazione, la cui funzione è oltretutto quella di rendere riferibili le prescrizioni di gara al dichiarante, che resta così vincolato al rispetto degli impegni assunti, e l’omissione di tale adempimento sostanziale sarebbe in ogni caso insanabile, ancorché ciò non fosse previsto espressamente, come nel caso di specie, a pena di esclusione. Dalla stessa norma deriva, d’altronde, che l’esclusione dei candidati è possibile nelle ipotesi di palese carenza di elementi essenziali ritenuti tali - formalmente e sostanzialmente – dalla normativa di settore e pi& |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme alla normativa di settore l&rsquo |
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