In esito a quanto richiesto con nota acquisita al protocollo dell’Autorità n. 63458 in data 13 giugno 2011, si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 6 ottobre 2011 ha approvato le seguenti considerazioni.
Al fine di un corretto inquadramento giuridico della questione sottoposta si rende necessaria, preliminarmente, una breve ricostruzione della fattispecie oggetto di parere e del quadro normativo rilevante.
L'affidamento di servizi di trasporto pubblico è regolato dall’Unione Europea con il regolamento (CE) N. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 (di seguito, per semplicità, Regolamento). L’art. 5, co. 1 del Regolamento, prevede che: “I contratti di servizio pubblico sono aggiudicati conformemente alle norme previste nel presente regolamento. Tuttavia, i contratti di servizio o i contratti di servizio pubblico di cui alle direttive 2004/17/CE o 2004/18/CE per la fornitura di servizi di trasporto di passeggeri con autobus o tram sono aggiudicati secondo le procedure di cui a dette direttive, qualora tali contratti non assumano la forma di contratti di concessione di servizi quali definiti in dette direttive.” Nella richiesta di parere l’Istante ha dichiarato che “Il servizio sarò regolamentato da un contratto di tipo net cost, nell’ambito del quale i ricavi della vendita dei titoli viaggio sono attribuiti all’impresa affidataria, la quale dovrà sostenere, oltre al rischio industriale, anche il rischi