Con riferimento ai contenuti dell'esposto e dall’esame degli atti pervenuti dalla SA sono emerse le seguenti criticità.
La perizia di variante suppletiva ammonta a €. 157.334,80 di cui €. 155.609,94 per lavori e €. 1.724,86 per oneri relativi alla sicurezza, ed è stata redatta dall’ing. Luigi Ciancaglini, in qualità di progettista, mentre lo stesso a tale data, aveva solo l’incarico di direttore operativo ed ispettore di cantiere dei lavori in oggetto, e ciò in contrasto con gli artt. 125 e 126 del Regolamento 554/99.
Infatti, la compilazione e la stesura di una perizia di variante, ai sensi dell’art.134 co. 3 del DPR 554/99, è di esclusiva competenza del D.L. e comunque lo stesso doveva essere sentito in merito; infatti, il succ. art. 135 prevede che “qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto il DL, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla SA”; quindi, nel caso di specie, la procedura espletata per la compilazione della perizia appare non conforme a quanto sancito dal suddetto articolo, poichè la stessa è stata redatta in data 8.07.2010 dall’ ing Ciancaglini, senza essere stato revocato dall’incarico il precedente D.L.( arch. N. Pachioli).
A tal proposito, si rileva anche che la nomina dell’arch. Nicola Pachioli, quale D.L. è avvenuta dopo l’espletamento della gara di appalto, contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 123 del Regolamento, che prevede che per “il coordinamento, la DL ed il controllo tecnico contabile, dell’esecuzione di ogni singolo intervento le SA, prima della gara istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.”