1.L'Autorità, con le deliberazioni n. 20/2007 e n. 33/2007, ha espresso il proprio avviso in ordine alla problematica della proporzionalità dei requisiti di capacità economico finanziaria e, in particolare, del requisito concernente il fatturato, in materia di appalto di servizi.
In dette deliberazioni, l'Autorità ha evidenziato, da un lato, che l'amministrazione ha il potere dovere di apprestare gli strumenti ritenuti più congrui ed adeguati per il perseguimento dell'interesse pubblico all'affidamento dell'appalto al miglior contraente possibile, dall'altro, che l'operato delle stazioni appaltanti si deve conformare al rispetto del principio della concorrenza e rivestire carattere di ragionevolezza e proporzione, conformità che deve essere valutata in concreto in correlazione al valore dell'appalto.
Tenendo anche conto dell'orientamento espresso in