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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 05/11/2009, n. AG31/09
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 05/11/2009, n. AG31/09
IBM Italia s.p.a. – Applicabilità della disciplina in materia di subappalto ai gruppi di imprese – Richiesta di parere.1. L’autonomia delle imprese operanti in gruppo implica - da un lato - l’obbligo da parte delle stazioni appaltanti, in ossequio al novellato art. 38, comma 1, lett. m-quater e comma |
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Testo del provvedimentoIn esito a quanto richiesto con nota del 3 agosto 2009, si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 4 e 5 novembre 2009 ha approvato le seguenti considerazioni. Al fine di rendere il richiesto parere, sembra opportuno illustrare in via preliminare la disciplina recata in materia subappalto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 R, seppure limitatamente agli aspetti necessari per la definizione del caso. Ai sensi della suindicata disposizione, l’affidatario è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto dell’appalto; è tuttavia consentito procedere a sub affidamenti a terzi di tali prestazioni contrattuali, nei limiti indicati nel Codice, ferma restando la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente. La norma in esame consente, infatti, il subappalto per tutte le prestazioni dedotte nel bando (salve particolari prescrizioni per i lavori pubblici), demandando al regolamento attuativo l’individuazione della percentuale massima subappaltabile delle stesse. La disposizione in commento disciplina, inoltre, ai commi da 2 a 8, il procedimento di autorizzazione del subappalto da parte della stazione appaltante prevedendo, nel contempo, alcuni oneri a carico dell’appaltatore ed un regime di responsabilità solidale di quest’ultimo in relazione alla sicurezza ed alla tutela delle condizioni lavorative dei dipendenti del subappaltatore. E’ altresì previsto l’obbligo per l’affidatario di praticare nei confronti di quest’ultimo gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. Con specifico riferimento alla fattispecie in esame, l’art. 118 chiede all’affidatario che si avvale del subappalto di allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di situazioni di controllo ex art. 2359 c.c. o di collegamento con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Il comma 10 precisa, infine, che la disciplina dettata dall’art. 118, si applica anche ai RTI e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche (come precisato anche dall’art. 142) ed agli affidamenti con procedura negoziata. Alla luce della i |
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