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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 04/04/2012, n. 57
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 04/04/2012, n. 57
Istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentate dal Comune di [omissis]- Smaltimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata - Importo a base d’asta euro 119.000,00 - S.A. Comune di [omissis].1. La ratio dell’art. 38 è connessa ad un giudizio di idoneità morale degli imprenditori e poggia sulla presunzione che la condotta penalmente riprovevole delle persone fisiche che svolgono o hanno svolto di recente un ruolo rilevante al’interno dell’impresa, abbia inquinato l’organizzazione aziendale. Tale presunzione è assoluta nel caso in cui il soggetto ancora svolga |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 12 agosto 2011 è pervenuta una prima istanza di parere con la quale il Comune di [omissis] ha chiesto una pronuncia di questa Autorità in merito all’esclusione disposta nei confronti della società [omissis], il cui amministratore delegato, cessato dalla carica in data 4 maggio 2009, aveva subito condanne tra gli anni 1993 e 1996 per reati attinenti allo smaltimento dei rifiuti, commessi prima della data di assunzione presso la ditta in contestazione. La stazione appaltante ha escluso la [omissis] sull’assunto che la stessa, in ordine alle condanne irrevocabili a carico del suddetto amministratore delegato, [omissis], non avesse manifestato la propria dissociazione in maniera tempestiva e inequivoca, tanto che il [omissis], in data 4 maggio 2009, era sì cessato dalla carica, ma solo per dimissioni volontarie. |
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Ritenuto in diritto1. La prima delle questioni sottoposte all’esame del Consiglio concerne l’applicazione della fattispecie di cui all’art. 38 del codice dei contratti pubblici laddove viene prevista l’esclusione anche nei confronti dei soggetti (amministratore di società) cessati dalla carica nei tre anni (oggi un anno) antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto (di stipulare contratti di appalto) non operano quando il reato è dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Nella specie, le condotte penalmente rilevanti poste in essere dall’amministratore delegato della [omissis] hanno comportato condanna con applicazione della pena su richiesta congiunta delle parti (c.d. patteggiamento); le condanne sono risalenti nel tempo (anni 1993-1996) oltre che antecedenti alla data di assunzione dell’incarico; i fatti si riferiscono a materie attinenti all’oggetto dell’appalto (condanne per rifiuti); l’amministratore delegato è cessato dalla carica nell’anno 2009 per dimissioni, accettate dagli organi sociali. Con riferimento alla ratio dell’art. 38, si osserva che questa è connessa ad un giudizio di idoneità morale degli imprenditori e poggia sulla presunzione che la condotta penalmente riprovevole delle persone fisiche che svolgono o hanno svolto di recente un ruolo rilevante al’interno dell’impresa, abbia inquinato l’organizzazione aziendale. Tale presunzione è assoluta nel caso in cui il soggetto ancora svolga un ruolo all’interno dell’organizzazione di impresa; è relativa, e quindi consente all’impresa di fornire la prova contraria, nel caso in cui il soggetto sia cessato dalla carica e non sia ancora trascorso quel lasso di tempo che ragionevolmente consente di ritenere venuta meno l’influenza negativa recata dal soggetto stesso. Nella specie, anche se è vero che le condanne sono risalenti nel tempo, esse sono comunque rilevanti perché attengono alla violazione delle regole sui rifiuti industriali e l’appalto riguarda proprio il servizio di conferimento dei rifiuti. |
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Il Consiglioritiene, nei sensi e limiti di cui in motivazione, che |
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