La questione controversa concerne la legittimità dell’ammissione in gara della Gest.A srl per omessa presentazione delle dichiarazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) da parte del suo direttore tecnico.
Al riguardo occorre preliminarmente considerare che il direttore tecnico è l’organo a cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo, necessari per la realizzazione dei lavori e tale incarico può essere assunto da un singolo soggetto o da più soggetti (art. 87, comma 1, DPR 207/2010) in possesso dei requisiti indicati dalla norma stessa (art. 87, comma 2, DPR 207/2010). La presenza di idonea direzione tecnica è uno dei requisiti attraverso cui l’impresa dimostra la propria idoneità tecnica, ai fini dell’attestazione di qualificazione (art. 79, comma 5, DPR 207/2010), e, pertanto, il conseguimento della stessa è necessariamente legato al direttore tecnico che l’ha consentito (art. 87, comma 4, DPR 207/2010). Per tale ragione il legislatore richiede che ogni variazione della direzione tecnica sia comunicata alla SOA che l’ha qualificata ed all’Osservatorio dell’Autorità entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione (art. 87, comma 6, DPR 207/2010).