Dall’esame della documentazione acquisita in atti emerge l’infondatezza dei rilievi di parte (EL.DA Costruzioni S.r.l.) limitatamente ai profili nn. 2 e 3 da ultimo richiamati in premessa, mentre devono accogliersi le censure prospettate in merito al profilo n. 1, avente ad oggetto l’illegittimità della riammissione in gara delle nove imprese originariamente escluse per aver omesso di dichiarare la forma di collegamento formale e sostanziale quali partecipanti a consorzi stabili, in violazione dell’onere dichiarativo imposto a pena di esclusione dal disciplinare di gara (punto 4.A.m-quater) e dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 R.
Con il primo quesito l’istante contesta la riammissione in gara delle nove ditte in precedenza escluse per aver omesso la dichiarazione sul collegamento sostanziale, nell’assunto che l’omissione in argomento avrebbe dovuto precludere il loro recupero in autotutela.
La detta riammissione, invero, non è supportata in punto di diritto da elementi tali da poter giustificare l’omessa dichiarazione, e quindi la disposta riammissione, stante il tenore letterale dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, e specificatamente il combinato disposto di cui ai commi 1 m-quater e 2 ultima parte di tale disposizione.
La norma, infatti, preclude la partecipazione agli operatori economici che si trovino in rapporti di controllo o di collegamento sostanziale con altre imprese che partecipano alla medesima gara, sempreché le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale (art. 38 comma 1 m-quater).
A tal fine, essa sancisce l’obbligo di dichiarare l’eventuale ricorrenza della situazione di controllo o di collegamento, specificando altresì di aver formulato autonomamente l’offerta (art. 38 comma 2 ultima parte)
Più in dettaglio, i concorrenti devono dichiarare se si trovano o meno, rispetto alla gara, in una situazione di controllo e/o di collegamento di cui all’art. 2359 del Cod. civ..
Quest’ultima disposizione precisa che “(…) sono considerate collegate le società sulle quali un’altra s