I quesiti all’esame dell’Autorità riguardano l’ammissione delle ditte (… omissis …) alla gara indetta dal Comune di (… omissis …) per l’affidamento annuale del servizio di trasporto scolastico e della sponsorizzazione del servizio di trasporto degli anziani.
1) In primo luogo, la stazione appaltante dubita della regolarità della dichiarazione resa dalla (… omissis …) ai sensi dell’art. 38 (primo comma, lett. f) del Codice, in relazione al contenzioso verificatosi con i Comuni di (… omissis …) in precedenti appalti del servizio di trasporto scolastico.
Dagli atti di gara e dalla memoria esplicativa della stessa stazione appaltante si desume che, in realtà, la (… omissis …) ha spontaneamente allegato alla propria offerta una succinta dichiarazione integrativa, riferita alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento disposta dal Comune di (… omissis …). L’impugnativa del provvedimento di risoluzione è stata respinta dal TAR (… omissis …) , sez. (… omissis …) (sentenza n. (… omissis …).
Dunque, nessuna reticenza può imputarsi alla concorrente nella procedura di gara qui in esame.
Quanto alla vicenda riguardante il Comune di (… omissis …), anch’essa risalente al (… omissis …), non si tratta invero di risoluzione per grave inadempimento, bensì di accoglimento da parte del TAR (… omissis …) , sez. (… omissis …) (sentenza n. (… omissis …) del ricorso incidentale proposto da altra impresa ed incentrato sulla circostanza che la (… omissis …) non avesse dichiarato, nell’ambito della gara per l’appalto del trasporto scolastico nel Comune di (… omissis …), l’esistenza della pregressa risoluzione contrattuale disposta in suo danno dal Comune di (… omissis …).
Anche per tale profilo, in difetto di iscrizione nel casellario informatico dell’Autorità ai sensi dell’art. 38 (primo comma, lett. h) del Codice, non vi è luogo per provvedere all’esclusione.
Resta fermo che, nella gara in esa