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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2011, n. 132
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 07/07/2011, n. 132
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla ditta Bollanti srl - Procedura in economia per la fornitura di n. 2 ambulanze da destinare al Servizio di Pronto Soccorso - Importo a base d’asta: €.180.000,00- S.A.: ULSS 5 Ovest Vicentino.Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata, la cui disciplina deve essere rinvenuta, oltre che nel citato articolo 125, anche all’interno del Codice, tenendo presente i principi comunitari. Nonostante il carattere semplificato della procedura di cottimo fiduciario, la Stazione appaltante è tenuta al rispetto delle regole procedurali che si è data con la lettera d’invito nonché all’osservanza dei principi posti dal codice in tema di affidamento dei contratti, in primis per quanto concern |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoCon istanza pervenuta in data 14 giugno 2010, la ditta Bollanti srl ha chiesto un parere circa la legittimità della procedura indetta dalla ULSS 5 Ovest Vicentino per l’acquisizione della fornitura in oggetto nella quale la stessa, in violazione dell’art. 83, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006R, non ha prederminato i sub criteri di valutazione dell’offe |
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Ritenuto in dirittoLa questione controversa oggetto di esame concerne la asserita violazione dell’art. 83, comma 4 del D.Lgs n. 163/2006R da parte della ULSS 5 Ovest Vicentino la quale dopo aver premesso nella lettera di invito/capitolato che la scelta del contraente sarebbe avvenuta adottando il sistema della “negoziazione”dei criteri di valutazione individuati, ne ha fornito un elenco (a titolo esemplificativo: prezzo, caratteristiche relative al veicolo proposto , caratteristiche relative all’allestimento interno ed arredi , ecc.) senza però indicare per ciascuno di essi eventuali sub criteri e senza fornire alcuna indicazione circa la ponderazione che a ciascuno di essi sarebbe stata attribuita. In questo modo, secondo l’istante, la Stazione Appaltante avrebbe lasciato ampi margini di discrezionalità alla Commissione giudicatrice, in violazione di quanto disposto dall’art.83, comma 4, D.Lgs.163/2006, come modificato dal D.lgs.152/2008R, che richiede espressamente che “il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto, prevede, ove necessario, i sub criteri e i sub pesi o i sub punteggi”. Sulla portata innovativa di tale modifica normativa questa Autorità ha già avuto modo di pronunciarsi in più occasioni, osservando che, attraverso tale intervento, il legislatore ha inteso rendere “più ristretti gli ambiti di libertà valutativa delle offerte, imponendo alle stazioni appaltanti di stabilire e prevedere, fin dalla formulazione della documentazione di gara, tutti i criteri di valutazione dell’offerta, precisando, ove necessario anche i sub criteri e la ponderazione e cioè il valore o la rilevanza relativa attribuita a ciascuno di essi. E’ stato così eliminato ogni margine di discrezionalità in capo alla Commissione giudicatrice” (Cfr. in tal senso ex mulits Pareri Aut. Vig. n. 27/2009, n.137/2009, n.3/2010, n.38/2010). Il vaglio della censura sollevata presuppone però un più attento esame della procedura di gara espletata dalla ULSS 5 Ovest Vicentino e della normativa che in essa trova applicazione. Al fine di risolvere la questione controversa prospettata nel caso in esame, occorre infatti preliminarmente chiarire se alla specifica procedura di gara adottata (cottimo fiduciario ai sensi dell’art.125 D.lgs. 163/2006) si possa applicare o meno la disciplina di cui all’art.83, comma 4, in ipotesi di aggiudicazione secon |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che |
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