Con bando di gara pubblicato in G.U.R.I. n. 137 del 20.11.2009, il Comune di Afragola bandiva una procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo di buoni pasto per la durata di anni tre, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica punti 60 - offerta economica punti 40; b.a. pari ad euro 900.000, iva 4% inclusa).
In relazione alla suddetta procedura, lo stesso Comune di Afragola inoltrava, in data 26.01.10, istanza di parere all’Autorità in ordine ad alcune eccezioni sulla documentazione di gara sollevate da due imprese partecipanti alla procedura di affidamento, la E.P. S.p.A. e la REPAS lunch coupon S.r.l.
Nello specifico, le società sopra citate avevano infatti lamentato il carattere discriminatorio di alcuni criteri di valutazione dell’offerta, oltre al fatto che gli stessi non sarebbero rientrati, invero, tra i veri e propri criteri oggettivi di valutazione dell’offerta, essendo da considerare requisiti (soggettivi) di partecipazione. Il riferimento, in particolare, era al criterio della “Clientela se