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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 03/12/2009, n. 145

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Ministero della Difesa – Comando Logistico dell’esercito - Polo di Mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici – Procedura ristretta per la fornitura di parti di ricambio commerciali per gruppi elettrogeni GE9/765 - Importo a base d’asta: € 136.820,78 – S.A: Ministero della Difesa - Polo di Mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici.

1. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, l’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, in quanto atto infraprocedimentale della procedura di gara, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, inserendosi nell’unica serie procedimentale della gara, non ancora conclusasi, non essendo ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva.

2. L’attualità e la specificità dell’interesse pubblico ad annullare un pr

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[Premessa]



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CONSIDERATO IN FATTO

In data 1 settembre 2009 è pervenuta l’istanza di parere in epigrafe, con la quale il Ministero della Difesa – Comando logistico dell’esercito - Polo di Mantenimento dei mezzi di telecomunicazione, elettronici e optoelettronici ha rappresentato di aver indetto la procedura di gara in oggetto invitando a partecipare sei ditte concorrenti e di aver prescritto, nella lettera d’invito, quali modalità di presentazione delle offerte a pena di esclusione, l’obbligo di presentare un plico contenente tre buste, ciascuna sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante la specifica dicitura ivi indicata.

Alla luce delle prescrizioni sancite nella lex specialis, nel corso delle operazioni di gara, la Commissione ha proceduto ad escludere la società SO.GE.MI. S.r.l.

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RITENUTO IN DIRITTO

La problematica sottoposta a questa Autorità con la prospettazione dei fatti rappresentati attiene alla legittimità del provvedimento di autotutela con il quale una Stazione Appaltante ha annullato l’aggiudicazione provvisoria disposta e riammesso alla procedura di gara una impresa concorrente, precedentemente esclusa per aver presentato un’offerta priva delle formalità inerenti la controfirma sulla busta presentata ai fini della partecipazione.

Ai fini della definizione della questione occorre preliminarmente accertare la legittimità dell’esclusione disposta nei confronti di un concorrente che ha presentato un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura esclusivamente con il timbro provvisto della ragione sociale.

Al riguardo occorre, in via generale, premettere che, in ordine alla chiusura e controfirma sui lembi dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l’offerta, è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, nonché della prassi dell’Autorità che riconosce alle prescrizioni con le quali la Stazione Appaltante impone l’obbligo che la busta contenente l’offerta sia, oltre che chiusa e sigillata, anche controfirmata in tutti i suoi lembi di chiusura, la funzione specifica di garantire l’identità ed immodificabilità della documentazione in essa contenuta, la segretezza, l’identità e l’immodificabilità dell’offerta, nonché la provenienza della documentazione e dell’offerta dal concorrente invitato alla gara (cfr., da ultimo, parere AVCP n. 76 del 9 luglio 2009, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3599 del 17 luglio 2008).

Allo stesso tempo, è unanimemente riconosciuto che laddove le garanzie essenziali di segretezza del plico, sottese alle prescrizioni formali di presentazione delle offerte, siano comunque assicurate, possa essere data un’interpretazione teleologica ad esse, favorendo in tal modo la partecipazione alle procedure senza integrare alcuna violazione della par condicio dei concorrenti.

Nel caso di specie, il fatto che il plico fosse sigillato con del nastro adesivo sotto il quale era stato apposto il timbro della società concorrente non impedisce il perseguimento della finalità di garanzia cui è volta la sigillatura e la controfirma, non potendo il timbro essere contraffatto o apposto successivamente senza previa rimozione del nastro adesivo, con visibile conseguenza dell’avvenuta effrazione.

Al riguardo, si sostiene che, poiché la controfirma è volta a fornire, insieme al sigillo, una maggiore garanzia dalle possibili violazioni della segretezza delle offerte, impedendo eventuali manomissioni sul contenuto, e la certezza dell’effettiva provenienza delle offerte medesime da parte delle imprese par

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato del Ministero della Di

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