In esito a quanto richiesto con nota n. 4356 del 17 agosto u.s., si comunica che il Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 3-4 novembre 2010 ha approvato le seguenti considerazioni.
Appare opportuno, preliminarmente, richiamare brevemente la normativa rilevante che, a parere di codesto Comune, permetterebbe di procedere ad affidamento diretto in deroga ai casi tassativi previsti dalla d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163R.
L’art. 15 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228R prevede che: “Al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi i consorzi di bonifica, possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto d