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Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 13/03/2013, n. 32

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Avv. Fabio Saliento in nome e per conto della società Selex Elsag s.p.a.– “Ammodernamento tecnologico e potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale della Regione Siciliana, compresa l’installazione di una dorsale digitale pluricanale e la realizzazione di un sistema di videosorveglianza di nuova generazione a tutela del patrimonio boschivo e delle aree naturali protette”. - Importo a base d’asta € 27.023.200,00 – S.A.: Regione Sicilia – Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente – Comando Corpo Forestale – Area 3 - Palermo.

Appalto misto. Art. 14, D.Lgs. 163/2006. Appalto di fornitura. Offerta incompleta per omessa presentazione progetto esecutivo. Applicazione in via analogica disciplina lavori pubblici non contrastante con disciplina pubblic

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[Premessa]



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CONSIDERATO IN FATTO

In data 16 novembre è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale l’Avv. Fabio Saliento, in nome e per conto della Selex Elsag s.p.a., mandataria del costituendo Raggruppamento con Telecom Italia e GEG telecomunicazioni, ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell’esclusione dalla gara indetta dalla Regione Sicilia per l’affidamento dell’ammodernamento tecnologico ed il potenziamento operativo del sistema di radiocomunicazione del Corpo Forestale, del suddetto raggruppamento.

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RITENUTO IN DIRITTO

La prima questione controversa, oggetto del presente esame, concerne l’esclusione del raggruppamento istante dalla gara in oggetto disposta in quanto l’offerta tecnica da quest’ultimo presentata è risultata “non rispondente al bando, per importanti e numerose carenze rispetto al livello di progettazione esecutiva”.

Più specificamente, la Commissione di gara ha rilevato, rispetto alla suddetta offerta tecnica, l’assenza della maggior parte dei documenti di cui si compone il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010. Dal verbale n. 10 del 5 luglio 2012 emerge, infatti, che il raggruppamento istante non ha presentato le relazioni specialistiche (art. 33 punto b)), gli elaborati grafici (punto c)), i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (punto d)), il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (punto e)), il piano di sicurezza e coordinamento e lo studio dell’impatto ambientale di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 207/2010.

Sostiene però l’istante che l’esclusione sia stata inopinatamente disposta in quanto il progetto esecutivo non era espressamente e puntualmente richiesto dalle disposizioni della legge di gara né, d’altro canto, era previsto dalle richiamate disposizioni di legge, le quali si riferiscono unicamente agli appalti di lavori pubblici e non a quelli di forniture, come è l’appalto in esame. In particolare, si specifica che poiché la fornitura di beni ad alto e complesso contenuto tecnologico costituiva l’oggetto principale dell’appalto, il progetto esecutivo richiesto nella lex specialis doveva essere inteso in senso atecnico e generale, essendo, le opere civili e impiantistiche previste, meramente accessorie e secondarie. Inoltre, non essendo state ancora rilasciate le autorizzazioni e le licenze necessarie alla realizzazione del sistema, non sarebbe stato possibile realizzare il progetto esecutivo, e ciò in considerazione di quanto prescritto all’art. 33 co. 1 d.P.R. 207/2010 secondo cui “Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste”.

Dall’esame della documentazione agli atti, si rileva quanto segue.

Nel disciplinare di gara, sotto la rubrica “Oggetto d’appalto”, si legge: “Il presente bando si riferisce al servizio relativo all’intera progettazione esecutiva dell’intervento nonché alla fornitura e posa in opera dell’intera opera…”, analogamente il bando di gara all’art. II.1.5 nel fornire una “Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti” richiama espressamente la “progettazione esecutiva…”. Ancora, nel disciplinare, a pag. 3, si

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che i motivi di censura mossi dall’i

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