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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/10/2011, n. 185
Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 20/10/2011, n. 185
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di Lucca – “Procedura aperta per l’ppalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di restauro presso l’immobile denominato Teatro del Giglio in relazione all’operazione Teatro del Giglio del progetto PIUSS Lucca dentro” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 1.238.930,64 – S.A.: Comune di Lucca.1. Il termine assegnato ai sensi dell'art. 48 comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 dalla stazione appaltante all’aggiudicatario per la produzione dei documenti di gara deve considerarsi perentorio, come quello previsto al primo comma, tenuto conto della ricorrenza, in entrambe le ipotesi, delle medesime esigenze di celerità e correttezza e dell’espressa comminatoria di sanzioni e della decadenza dall’aggiudicazione a carico del concorrente che non abbia comprovato i requisiti richiesti nel termine accordato dalla stazione appaltante. La ratio sottesa si spiega nel fatto che, una volta selezionata la migliore offerta ed intervenuta l’aggiudicazione provvisoria da parte della stazio |
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[Premessa]Il Consiglio |
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Considerato in fattoIn data 22 giugno 2011 è pervenuta l’istanza in epigrafe, con la quale il Comune di Lucca ha chiesto un parere circa il comportamento da adottare a seguito della aggiudicazione provvisoria disposta in favore della ditta Elettroquadri S.r.l. e delle vicende che a tale aggiudicazione hanno fatto seguito. La Società Elettroquadri ha partecipato alla gara in oggetto presentando una certificazione SOA dalla quale risultava essere in possesso della qualificazione nella categoria scorporabile OS30 (Impianti elettrici), ma non nella categoria OG2 prevalente (Restauro e manutenzione), richieste nel bando, per la quale ultima ricorreva, ai sensi dell’art. 49 del Codice dei contra |
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Ritenuto in dirittoPer le ragioni rappresentate in fatto, il Comune di Lucca chiede il parere di questa Autorità circa il provvedimento da adottare a seguito della aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della ditta Elettroquadri che non ha comprovato il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di offerta. Come specificato in fatto, la società Elettroquadri (cedente) è entrata in possesso della categoria (di cui mancava e per la quale aveva fatto ricorso all’avvalimento) OG2 prevalente (Restauro e manutenzione) in data 16 novembre 2010, ovvero dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (27 ottobre 2010). Pertanto, una volta qualificatasi, ha potuto cedere il proprio ramo di azienda alla Vitruvio relativamente alle categorie OG1 e OG2. Tuttavia, la circostanza che la Elettroquadri abbia validamente ceduto il proprio ramo di azienda alla Vitruvio S.r.l. non vale a far ritenere legittimo l’intervento di quest’ultima nei rapporti con la stazione appaltante, in quanto la cessione del ramo di azienda comporta che al cessionario (Vitruvio) è consentito di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti validamente posseduti (rectius: dichiarati) dall’impresa cedente (Elettroquadri) - compresi quelli derivanti dall’utilizzo del contratto di avvalimento specificamente dedicato alla gara di che trattasi - alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, che è anche quello entro cui devono essere posseduti i requisiti di partecipazione ad una gara pubblica e che nel caso di specie è stato fissato alla data del 27 ottobre 2010. La Vitruvio, cioè, per poter subentrare alla Elettroquadri, avrebbe dovuto essere qualificata in OG2 alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e non dopo, come invece è avvenuto nel caso di specie. Il principio di parità delle condizioni dei concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici impedisce, infatti, di attribuire rilevanza a vicende intervenute dopo la conclusione della proce |
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Il Consiglioritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la stazione appaltante dovrebbe esclud |
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