Per le ragioni rappresentate in fatto, il Comune di Lucca chiede il parere di questa Autorità circa il provvedimento da adottare a seguito della aggiudicazione provvisoria disposta nei confronti della ditta Elettroquadri che non ha comprovato il possesso dei requisiti speciali dichiarati in sede di offerta.
Come specificato in fatto, la società Elettroquadri (cedente) è entrata in possesso della categoria (di cui mancava e per la quale aveva fatto ricorso all’avvalimento) OG2 prevalente (Restauro e manutenzione) in data 16 novembre 2010, ovvero dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (27 ottobre 2010). Pertanto, una volta qualificatasi, ha potuto cedere il proprio ramo di azienda alla Vitruvio relativamente alle categorie OG1 e OG2. Tuttavia, la circostanza che la Elettroquadri abbia validamente ceduto il proprio ramo di azienda alla Vitruvio S.r.l. non vale a far ritenere legittimo l’intervento di quest’ultima nei rapporti con la stazione appaltante, in quanto la cessione del ramo di azienda comporta che al cessionario (Vitruvio) è consentito di avvalersi, ai fini della qualificazione, dei requisiti validamente posseduti (rectius: dichiarati) dall’impresa cedente (Elettroquadri) - compresi quelli derivanti dall’utilizzo del contratto di avvalimento specificamente dedicato alla gara di che trattasi - alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, che è anche quello entro cui devono essere posseduti i requisiti di partecipazione ad una gara pubblica e che nel caso di specie è stato fissato alla data del 27 ottobre 2010. La Vitruvio, cioè, per poter subentrare alla Elettroquadri, avrebbe dovuto essere qualificata in OG2 alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e non dopo, come invece è avvenuto nel caso di specie.
Il principio di parità delle condizioni dei concorrenti alle gare per l’aggiudicazione di appalti pubblici impedisce, infatti, di attribuire rilevanza a vicende intervenute dopo la conclusione della proce