FAST FIND : NN14406

Par. Aut. Vigilanza Contratti Pubbl. 11/09/2013, n. 145

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Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata da C.E.P.I.E. Energy Project Soc. Coop. – Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico di edifici del centro storico e scolastici di Castelbuono- Importo a base di gara € 1.212.151,00 – S.A.: Comune di Castelbuono.

Fasi dell’aggiudicazione: inosservanza della lex specialis – Vizio della procedura di aggiudicazione – Controllo preventivo sui requisiti di ordine generali – Controllo ex art. 48, comma 1 e 2, D.Lgs. 163/2006.

Non è conforme l’operato di una Commissione di

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[Premessa]


Il Consiglio

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Considerato in fatto

In data 14 maggio 2013 è pervenuta l’istanza indicata in epigrafe, con la quale C.E.P.I.E. Energy Project Soc. Coop ha chiesto un parere in merito alla lamentata illegittimità dell’omesso ricalcolo della soglia di anomalia in seguito alle esclusioni disposte dalla commissione nei confronti dei concorrenti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006R (in specie Durc irregolare).

L’istante ha rappresentato che il Comune di Castelbuono ha indetto una procedura aperta per l'affida

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Ritenuto in diritto

La questione controversa concerne il corretto svolgimento del procedimento di aggiudicazione ed in particolare del sub procedimento di verifica dell’anomalia.

Valore dirimente al riguardo assumono le specifiche prescrizioni della lex specialis, che disciplina puntualmente la procedura di aggiudicazione (pag.11 del disciplinare di gara), prevedendo quanto segue:

a) la commissione di gara verifica la correttezza formale delle offerte e della documentazione presentata dai concorrenti anche con riferimento alle situazioni di controllo ed alla partecipazione dei consorzi;

b) la commissione di gara procede “altresì, ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici. La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000R può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A, attestanti il possesso dei requisi

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Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l’operato della Commissione di g

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