Sent. C. Stato 21/01/2014, n. 280 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 21/01/2014, n. 280

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Appalti e contratti pubblici - Servizi esclusi - Rispetto della disciplina di dettaglio - Non necessità - Precisazioni.

Nelle gare aventi ad oggetto servizi esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici (all. II B - servizi sanitari e sociali) la mancanza nel bando di una previsione specifica non esenta

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SENTENZA


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FATTO

1. - Con delibera del Direttore Generale n. 890 del 10.4.2012, la Fondazione I. - Ospedale M.) ha aggiudicato il lotto II (trasporto malati non ricoverabili e servizi complementari diversi mediante autolettiga, per 36 mesi) all’ATI C.T.S. s.r.l.; l’appellante si collocava al secondo posto, ed il Consorzio L. S. al terzo.

2. - Quest’ultimo proponeva ricorso al TAR assumendo l’incongruità delle offerte delle prime due graduate ed il TAR accoglieva la domanda cautelare, ritenendo apparentemente fondata la censura di non rimuneratività delle offerte in relazione al costo del personale.

3. - La Stazione appaltante richiedeva chiarimenti alle tre concorrenti, con nota del 1° agosto 2012, cui però il Consorzio L. S. (Consorzio) rifiutava di dare seguito (nota dell’avv. B. del 29/8/2012); quindi, proponeva motivi aggiunti coi quali denunciava l’esistenza di un “unico centro decisionale” tra le prime due graduate, desunto dalla identità dei chiarimenti presentati dalle due imprese.

4. - Con sentenza dell’1.3.2013, an

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DIRITTO

1. - L’appello è in parte fondato.

2. - Vanno, preliminarmente, rigettati i motivi (I e II) coi quali si censura la sentenza per non aver dichiarato inammissibile o improcedibile il ricorso di primo grado ed i motivi aggiunti per difetto di legittimazione o interesse del Consorzio L. S. ricorrente; così pure i motivi (III e IV) coi quali si denuncia la violazione dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm. e lo sconfinamento nell’ambito riservato alle insindacabili valutazioni della stazione appaltante.

L’appellante censura la sentenza perché ha ritenuto che non ha alcun effetto sul piano processuale la mancata risposta da parte del Consorzio alla richiesta di giustificazioni, di cui alla nota del 1° agosto 2012, con cui la stazione appaltante, successivamente all’ordinanza cautelare del TAR n. 803 del 7.6.2012, che ha ritenuto fondata la seconda censura, ha avviato la fase di verifica dell’offerta nei confronti delle tre graduate.

Viceversa, secondo l’appellante, la richiesta non costituiva semplice ottemperanza all’ordinanza cautelare, ma autonoma ed incondizionata determinazione della stazione appaltante di avviare il procedimento di verifica della congruità delle offerte.

Il rifiuto del Consorzio di giustificare la propria offerta e la mancata impugnazione della nota del 1° agosto 2012, avrebbero, invece, determinato l’esclusione dello stesso dalla gara con conseguente inammissibilità sopravvenuta del gravame.

2.1. - La tesi dell’appellante non è condivisibile.

La fase di verifica delle offerte avviata dalla Fondazione a seguito della sospensiva disposta dal TAR non è indipendente dal decisum cautelare, che ha rilevato il sospetto di fondatezza della censura mossa dal Consorzio L. S. con riguardo al rispetto del costo del lavoro nelle offerte delle prime due graduate; anche se è senz’altro autonoma la decisione di avviare la verifica dell’offerta anche nei confronti del ricorrente Consorzio.

Tuttavia, ad avviso del Collegio, non è determinante, a fini processuali, che la verifica della congruità delle offerte, così estesa dalla stazione appaltante anche nei confronti del Consorzio, sia stata o meno avviata in ottemperanza all’ordinanza cautelare, né la circostanza che la richiesta di chiarimenti sia stata inevasa dal Consorzio, né che comunque la verifica avviata non fosse ancora conclusa al momento in cui è intervenuta la pronuncia.

Difatti, nessuna delle richiamate circostanze impediva al TAR di pronunciare sul ricorso principale, confermando con la decisione di accoglimento il rilevato sospetto di fondatezza della censura proposta dal Consorzio.

La decisione del ricorso nel merito, la cui sollecitudine è rimarcata dalle varie norme acceleratorie dettate dal codice del processo in materia di appalti, non è condizionata dalle iniziative dell’Amministrazione attiva; solo se l’Autorità, che ha ado

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P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), non definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigraf

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