1. L'appello non merita accoglimento.
2. Con il ricorso all'esame l'impresa A. ha contestato la legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto per il servizio di raccolta e trasporto alla discarica comprensoriale dei rifiuti solidi urbani, bandito dal Comprensorio della Val di Sole, a favore della controinteressata M. S.r.l.
2. Con il primo gruppo di censure la appellante aveva denunciato l'illegittimità degli esiti della gara sul rilievo che l'aggiudicataria non era qualificata all'esecuzione del servizio oggetto di appalto in quanto autorizzata all'esercizio del trasporto per conto di terzi solo con mezzi fino a 60 quintali a pieno carico, come risulterebbe dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, in contrasto, tuttavia, con la previsione del capitolato speciale che avrebbe prescritto una superiore capacità di carico.
Inoltre, dall'elenco prodotto dalla M. successivamente all'aggiudicazione, risulterebbero due mezzi di portata superiore a 60 quintali, ma essi sarebbero sforniti di autorizzazione al trasporto rifiuti in quanto non elencati nei dispositivi di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori rifiuti relativi all'impresa aggiudicataria.
3.Il Tribunale Amministrativo ha ritenuto le doglianze destituite di fondamento osservando che, in base a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto, il servizio affidato alla controinteressata aveva per oggetto la raccolta differenziata nel territorio dei Comuni della ... dei rifiuti urbani e di quelli speciali assimilabili agli urbani, nel loro trasporto e successivo avvio allo smaltimento in discarica e che, secondo le previsioni del bando e del capitolato, non emergeva alcuna prescrizione inerente al possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale presso il Ministero dei Trasporti per la movimentazione di merci su strada per conto terzi, prescrizione che era del tutto estranea al servizio appaltato.
4. La Sezione ritiene che le argomentazioni del primo giudice siano immuni dalle critiche mosse dalla appellante in quanto oggetto dell'appalto, come puntualmente dallo stesso rilevato, non è il trasporto per conto terzi, bensì la raccolta ed il trasporto alla discarica dei rifiuti solidi urbani disciplinato da una normativa speciale di settore e per il quale è necessaria l'apposita iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.
Nella specie tale iscrizione era posseduta dall'aggiudicataria per la categoria e la classe (1C), superiore a quella rich