1. Deve preliminarmente essere respinta l’eccezione di improcedibilità dell’appello per mancata impugnazione della procedura di gara indetta dall’amministrazione dopo la revoca di quella oggetto del presente contenzioso e nelle more di quest’ultimo.
2. Come infatti rappresentato dal difensore della Ego Eco in sede di discussione, la procedibilità del ricorso è comunque assicurata dalla persistenza dell’interesse risarcitorio, in relazione alla domanda che l’appellante ha riproposto con il presente mezzo, richiamando quella formulata nei motivi aggiunti al proprio ricorso incidentale di primo grado.
3. Nel merito l’appello è fondato.
Riveste carattere assorbente il primo motivo, nel quale la Ego Eco si duole dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione che il Comune ha disposto in proprio danno per asserita carenza del requisito di partecipazione consistente nel possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 14001:2004 da oltre un triennio, prevista dall’art. 8 del disciplinare di gara, e di tale clausola di lex specialis.
Come infatti deduce l’appellante, attraverso questa previsione è stato introdotto un requisito speciale e, conseguentemente, una causa di esclusione dalla gara in caso di sua mancanza, non conforme al principio di tassatività sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici.
4. Per contro, l’art. 43 del medesimo codice non prevede in alcun modo periodi temporali minimi di durata delle certificazioni di qualità, laddove le amministrazioni esigano che gli operatori economici concorrenti a procedure di affidamento da loro i