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Sent. TAR. Lazio Roma 21/01/2015, n. 993

1602093 1602093
Appalti pubblici - Gara - Ammissione - Requisiti - Fase di verifica - Solo documentazione originale - Necessità - Ricorso all'autocertificazione - Esclusione.

In sede di procedure di gara d'appalto, mentre nella fase di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte, è consentito, per ragioni di speditezza

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[Premessa]


REPUBBLICA ITALIA

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SENTENZA

Omissis

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FATTO

Con il ricorso in epigrafe la società CSC Italia srl impugna tutti gli atti relativi all’aggiudicazione in favore della società Exprivia spa della gara comunitaria a procedura ristretta indetta da Acquirente Unico Spa per “la progettazione, realizzazione ed esercizio del sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas”, ritenendone l’illegittimità alla stregua dei seguenti motivi di diritto.

Violazione del par. 7 della lettera di invito e del termine decadenziale ivi prescritto.

Eccesso di potere per sviamento e carenza istruttoria. Sostiene la società ricorrente, con tale mezzo, che illegittimamente la stazione appaltante non ha tenuto conto della avvenuta automatica decadenza dall’aggiudicazione della società controinteressata, per non avere quest’ultima depositato i documenti di cui all’art. 7 della lettera di invito nel termine decadenziale fissato dalla lex di gara.

Violazione dell’art. 38, comma 1, d.lgs. n. 163/2006.

Violazione del principio di non discriminazione.

Eccesso di potere per carenza istruttoria e sviamento. L’offerta della società controinteressata avrebbe comunque dovuto essere esclusa per omessa integrale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del codice degli appalti con specifico riferimento ai procuratori speciali della società. Violazione del principio di immodificabilità dell’offerta.

Eccesso di potere per sviamento. In via subordinata, violazione dell’art. 46, d.lgs. n. 163/2006.

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DIRITTO

Viene all’esame del Collegio la gara indetta da Acquirente Unico Spa per l’affidamento della progettazione, realizzazione ed esercizio del sistema informatico integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas, la cui legittimità viene messa in discussione da CSC Italia srl che, con il ricorso introduttivo, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva disposta in favore della società Exprivia Spa, lamentando, in sostanza, la mancata considerazione dell’automatica decadenza dall’aggiudicazione della società controinteressata, e, comunque, l’illegittimità della procedura di gara; con ricorso per motivi aggiunti, ha poi reclamato l’annullamento del provvedimento frattanto emanato con cui è stata disposta l’esclusione della medesima dalla gara, per non avere dimostrato il possesso dei requisiti tecnici, già dichiarati in sede di gara.

La medesima gara è, peraltro, oggetto di contestazione anche da parte della società aggiudicataria che, con ricorso incidentale, ha contestato la mancata esclusione della società ricorrente per non avere dimostrato i requisiti di partecipazione. Ritiene il Collegio, per ragioni di ordine logico, di dovere scrutinare con priorità le censure dedotte con il ricorso per motivi aggiunti, attenendo le questioni ivi introdotte alla stessa legittimazione della società ricorrente a partecipare alla gara, sotto il profilo del possesso dei requisiti richiesti a pena di esclusione. Il provvedimento impugnato, infatti, ha decretato, ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. n. 163/2006R, l’esclusione di CSC Italia, risultata seconda in graduatoria, avendo la medesima società presentato, in sede di comprova del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria tecnico organizzativa, documentazione ritenuta non idonea, in quanto consistente in dichiarazioni di contenuto mutevole e, comunque, non conforme al contenuto richiesto dalla lex specialis e a quanto richiesto dalla stazione appaltante, non avendo, invece, allegato in modo chiaro la chiesta realizzazione di un sistema informatico idoneo all’accesso diretto e in modalità application-to application per usufruire di servizi e/o informazioni di utenti autenticati appartenenti a oltre 200 soggetti diversi, tutti titolari di distinta partita IVA.

La società CS

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P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, motivi aggiunti e ricorso incidentale,

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