Sent. C. Stato 13/01/2011, n. 171 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Stato 13/01/2011, n. 171

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1. Appalti LSF - Gara - Offerta economicamente più vantaggiosa - Variazioni migliorative in sede di offerta - Ammissibilità - 2. Appalti LSF - Gara - Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri per la valutazione delle offerte - Discrezionalità della Commissione ex art. 83, c.4, D.Lgs. 06/163
1. Nelle gare d’appalto LSF, in ogni caso, è insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa che, anche in presenza di un progetto definitivo posto a base di gara, sia consentito alle imprese proporre le variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dal bando, per non ledere la par condicio. Quanto ai criteri guida relativi alle varianti in sede di offerta, si ammettono varianti migliorative riguardanti le modalità esecutive dell’opera o del servizio, purché non si traducano in una diversa ideazione dell’oggetto del contratto, che si ponga come del tutto alternativo rispetto a quello voluto dalla P.A.; e risulta essenziale che la proposta tecnica sia migliorativa rispetto al progetto base, che l’offerente dia contezza delle ragioni giustificanti l’adattamento proposto e le variazioni alle singole prescrizioni progettuali, e che si dia la prova che la variante garantisca l’efficienza del progetto e le esigenze della P.A. sottese alla prescrizione variata. 2. In materia di specificazione dei criteri per la valutazione delle offerte, secondo quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’art. 83, c. 4, D.Lgs. 06/163, lascia ampia discrezionalità alla Commissione nella suddivisione del punteggio da attribuire agli elementi costituenti l’offerta tecnica, secondo i criteri predefiniti nel bando di gara: tale discrezionalità tecnico-amministrativa non potrebbe essere oggetto di sindacato giurisdizionale se non in presenza di macroscopiche irrazionalità e/o incongruenze, tali non essendo la parziale riproduzione di alcuni dei punti messi in evidenza dai criteri generali di valutazione espressi dal bando, laddove la incongruità invece sarebbe stata evidente se la Commissione, nell’elaborare i sottocriteri, si fosse discostata completamente dal bando.

1. Conf. C. Stato V 19 febbraio 2003 n. 923;[R=WCS19F03923] IV 11 febbraio 1999 n. 149R
(Cod. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 76)R (Cod. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 83, c.4)

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