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Sent. C. Stato 14/09/2010, n. 6695

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1. Appalti LSF - Gara - Offerte - Obbligo di offerta unica ex art. 11, c.6, D.Lgs. 06/163 - Eccezione possibile per una impresa - Estensione alle altre imprese concorrenti - Obbligo della P.A. - 2. Appalti LSF - Gara - Aggiudicazione - Diniego P.A. - Obbligo di motivazione
1. Il principio secondo cui all’atto della partecipazione ad una gara d’appalto LSF ogni concorrente deve presentare un’offerta unica (art. 11, c.6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163) è giustificato dalla esigenza di consentire una comparazione delle diverse proposte che veda le imprese partecipanti in posizione di parità. La possibilità di presentazione di una pluralità di offerte o di offerte alternative, comportando la opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non potrebbe mai essere riservata ad una sola impresa concorrente, ma dovrebbe comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio. Tanto comporta l’obbligo per la Stazione appaltante, allorché si sia verificato che ad una sola delle concorrenti sia stato consentito di presentare più di una offerta, di adottare i conseguenti provvedimenti correttivi. 2. Ai sensi del terzo comma dell’art. 81 del D.Lgs. 06/163 «Le Stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto». Tuttavia il potere della Stazione appaltante di non aggiudicare la gara per ragioni di interesse pubblico, anche sopravvenute, deve riconoscersi in via generale, ma con l’unico limite della necessità di esplicitazione dell’interesse pubblico posto a base delle determinazioni adottate, al fine di consentirne la verifica di legittimità e ragionevolezza anche in considerazione delle eventuali situazioni di affidamento ingeneratesi nei partecipanti alla gara.

2a. (GARA-AGDZ.3) - Sul diniego, revoca od annullamento dell’aggiudicazione di una gara d’appalto di lavori pubblici, ved. C.Stato VI 17 marzo 2010 n. 1554 R (L’approvazione della aggiudicazione può essere negata e l’aggiudicazione può essere revocata, per ragioni di pubblico interesse); VI 11 gennaio 2010 n. 14 R [L’annullamento dell’aggiudicazione può dare luogo a responsabilità precontrattuale (extracontrattuale) della P.A. per lesione di posizioni di interesse legittimo); V 26 ottobre 2009 n. 6529 in GIU 2/010, 396 (In caso di revoca dell’aggiudicazione può essere riconosciuto all’impresa il risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale della P.A.; l’ammontare del risarcimento può essere determinato nel 10% dell’importo dell’offerta - Condizioni); V 10 settembre 2009 n. 5427 R (Aggiudicazione - È ammissibile, purchè adeguatamente motivato il provvedimento della sua revoca d’ufficio o del suo annullamento da parte della P.A.); V 12 giugno 2009 n. 3785 R (Aggiudicazione - In caso di annullamento, il risarcimento del danno da perdita di chances va determinato nel 10% dell’importo a base d’asta con un ragionevole coefficiente di riduzione); IV 21 aprile 2009 n. 2435 R (Aggiudicazione - In caso di annullamento dell’aggiudicazione non è operabile lo scorrimento automatico della graduatoria con l’aggiudicazione dell’appalto al secondo classificato); Csi 15 aprile 2009 n. 230 R (In caso di revoca dell’aggiudicazione può spettare all’impresa il risarcimento del danno - Condizioni - Il risarcimento eventuale dovuto riguarda solo le spese e le eventuali perdite, e non il mancato utile).
(D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 11, c.6) R (D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 81)

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