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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Regolam. R. Calabria 29/04/2014, n. 5
Regolam. R. Calabria 29/04/2014, n. 5
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PARTE I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE |
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Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano le modalità di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 R e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Il presente Regolamento assume le modalità ed i criteri concordati, in data 16 a |
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Art. 2 - Conferimento degli incarichi1. Gli incarichi relativi alle attività di cui all'articolo 92, commi 5-6 del Codice dei Contratti sono conferiti con provvedimento del "Dirigente ", intendendo nel seguito con tale termine il Dirigente Generale del Dipartimento cui afferisce l'intervento, ovvero, ove delegato, il Dirigente di Settore preposto alla struttura competente. Sono fatti salvi i casi di incarico conferito da organi sovra ordinati. |
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Art. 3 - Responsabile del Procedimento1. Ad integrazione delle funzioni e dei compiti attribuiti dalla normativa di settore, spettano al Responsabile del Procedimento i seguenti adempimenti connessi alle attività di cui al |
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Art. 4 - Nomina del Gruppo di lavoro1. Il Gruppo di lavoro è nominato dal Dirigente con proprio Decreto da notificare agli interessati. 2. All’interno del Gruppo di lavoro vengono individuati idonei soggetti, in funzione delle professionalità richieste dalla vigente normativa, della specializzazione e del grado di esperienza acquisiti, della tipologia e dell'importo dell'intervento. 3. Salvo i casi di |
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Art. 5 - Alta Sorveglianza1. Nell'ambito del Gruppo di lavoro, nei casi di affidamento lavori a Contraente Generale (anche CG) (art. 162 comma 1 lettera g) del D.Lgs. n. 163/2006) o di Concessione di Lavori Pubblici (parte II, titolo III, capo II del D.Lgs. n. 163/2006) viene definita la Struttura di supporto al RUP per l'Alta Sorveglianza. 2. Di norma, la Struttura di supporto è così composta: a) Segreteria del RUP, che verifica tutti gli atti da so |
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Art. 6 - Collaudo1. Nei tempi e nei modi previsti dal Codice dei Contratti e dal relativo Regolamento di attuazione, i |
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PARTE II - INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 - COMMA 5 DEL D.LGS. N. 163/2006 |
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Art. 7 - Base di calcolo dell'incentivo. Quadro Economico di riferimento. Economie1. L'incentivo è calcolato nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza. A tale importo va aggiunta la quota parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. 2. Nel caso di redazione |
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Art. 8 - Determinazione e riparto dell'incentivo1. La percentuale di riferimento dell'incentivo è determinata dal Dirigente in base alle seguenti classi d'importo:
2. Per interventi con importo a base di gara compreso tra quelli di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente comma, è possibile incrementare le percentuali di riferimento ivi stabilite, fino al limite massimo del 2%, qualora venga attestata dal Responsabile del Procedimento almeno una delle seguenti fattispecie di complessità: i. multidisciplinarità del progetto: ipotesi in cui alla redazione del progetto abbiano concorso molteplici specializzazioni ovvero nell'ipotesi in cui il progetto gener |
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Art. 9 - Ripartizione dell'incentivo in funzione dell'avanzamento delle attività1. Viene statuito il diritto all'incentivo in funzione dell'avanzamento delle diverse attività ovvero la quota parte dell'incentivo corrispondente alle seguenti fasi procedurali:
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PARTE III - INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 92 - COMMA 6 DEL D.LGS. N. 163/2006 |
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Art. 10 - Atti di pianificazione1. L'incentivo relativo alla redazione di un generico atto di pianificazione, comunque denominato, viene determinato in misura pari al 30% del compenso professionale stabilito dalla normativa vigente e/o da specifici regolamenti per la redazione del medesimo atto. Solo gli atti di pianificazione collegati alla realizzazione di opere pubbliche sono suscettibili di erogazione degli incentivi previsti dal Codice dei Contratti pubblici. 2. L'incentivo di cui al comma 1 viene ripartito dal Dirigente |
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PARTE IV - CERTIFICAZIONE DEI RISULTATI E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO |
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Art. 11 - Certificazione dei risultati1. Ai fini della liquidazione degli incentivi le attività sono considerate ultimate quando siano stati emanati: a) il provvedimento di approvazione del progetto, per l'attività di progettazione; b) i certificati di pagamento ed il provvedimento di approvazione degli atti di contabilità fin |
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Art. 12 - Disposizioni finanziarie1. Gli oneri connessi con la liquidazione degli incentivi previsti dal presente Regolamento sono posti a carico del capitolo individuato per il finanziamento degli interventi. 2. Le spese sostenute per la predisposizione degli elaborati necessari alle varie attività rientrano: |
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PARTE V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE |
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Art. 13 - Disciplina del regime transitorio1. Laddove siano state già impegnate contabilmente le relative risorse finanziarie, sono fatti salvi gli atti posti in essere in ossequio alla D.G.R. n. 379 del 15 giugno 2004. |
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