Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327;
Visto in particolare l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l’esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’ordinamento europeo;
Visto l’articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;
Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91 (Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area del Campi Flegrei e per interventi di Protezione Civile):
Visto in particolare l’articolo 11 (Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia) che dispone:
“1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.
2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito e' riconosciuto, altresi', con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve es