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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 02/07/2024, n. 91
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In vigore dal 03/07/2024
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il «Codice della protezione civile» di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; |
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Capo I - ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL’AREA DEI CAMPI FLEGREI |
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Art. 1. - Ambito di applicazione1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l’attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative: a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizza |
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Art. 2. - Commissario straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell’area di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l’incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all’espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall’articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell’intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5. 2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare: a) a predisporre, d’intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri: 1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all’attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1- fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario; 2) anche sulla base degli esiti dell’attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d’urgenza «molto elevata» o «elevata», uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell’area dei Campi Flegrei; b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; c) ad esercitare i poteri sostituivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario straordinario, constatato l’inadempimento, assegna all’ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari. 3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l’indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l’indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale della Stato. 4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 |
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Art. 3. - Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l’attuazione degli interventi nell’area dei Campi Flegrei1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 2, nonché quelli indicati nell’articolo 4 del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. |
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Art. 4. - Misure urgenti per assicurare la continuità dell’attività scolastica1. Al fine di assicurare la continuità dell’attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all’articolo 2, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall’articolo 3, all’esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell’evento sis |
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Art. 5. - Contributi per l’autonoma sistemazione1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l’autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provved |
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Art. 6. - Interventi di nuova costruzione1. Al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, la regione Ca |
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Art. 7. - Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell’area dei Campi Flegrei1. Al fine di assicurare un’efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d’uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all’articolo 8, ubicato nella zona di intervento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l’elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall� |
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Art. 8. - Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili1. Al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell’anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, delle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. 2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell’edificio, come individuata ai sensi dell’articolo 3, lettera ff) dell’Allegato 1 all’ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all’usufruttuario dell’unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall’usufruttario dell’unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l’atto di delega al ripristino dell’immobile rilasciato dal proprietario o dall’usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2. 3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cu |
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Art. 9. - Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri |
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Art. 10. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, quantificati in euro 251.675 per l’anno 2024 e in euro 1.159.014 per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente |
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Capo II - DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE |
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Art. 11. - Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi post sisma 2016 Centro Italia1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016. 2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato «contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione» in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contribuito è riconosciuto, altresì, con la decorrenza i |
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Art. 12. - Modifiche all’articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 1241. Omissis 2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede: a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ «Capacità per la coesione 2021-2027» approvato con decisione di esecuzione |
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Art. 13. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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