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D. Min. Ambiente e Sic. Energ. 21/03/2024, n. 74

Regolamento recante inserimento di prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse a uso combustibile e aggiornamento dei parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.
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Premessa

 

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

 

Visto l’articolo 281, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che recita: «Le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

Visto l’articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il quale dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell’allegato X a tale parte quinta;

Visto l’articolo 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui alla modifica e all’integrazione dell’allegato X alla parte quinta del suddetto decreto legislativo si provvede con le modalità previste dall’articolo 281, commi 5 e 6 dello stesso decreto legislativo;

Visto l’articolo 298, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede l’istituzione, con decreto del Ministro del

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Art. 1. - Modifiche all’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

1. Alla sezione 4, della parte II, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al paragrafo 1:

1) alla lettera h), il nono rigo della tabella è sostituito dal seguente:

 

«

Stabilità all’ossidazione 110 °C

(h)

Min. 2

ISO 6886

»;

 

2) dopo la lettera h-ter) è aggiunta la seguente:

«h-quater) prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, aventi le caratteristiche previste dalla seguente tabella, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione:

 

Proprietà

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