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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 21/11/2022, n. 0153/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 21/11/2022, n. 0153/Pres.
D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 21/11/2022, n. 0153/Pres.
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Premessa
IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che ha previsto l’emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico; |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 2 - Ambito di applicazione1. Il Codice si applica al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale. 2. Gli obblighi di condotta previsti dal Codice si estendono, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e |
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Art. 3 - Principi generali1. Il dipendente osserva la Costituzione, conformando la propria condotta ai principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, operando nel solo interesse pubblico e nel quadro degli obiettivi istituzionali della Regione, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. 2. Il dipendente rispetta altresì i principi di onestà, integrità, correttezza, buona f |
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Sezione II - Obblighi e doveri dei dipendenti |
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Art. 4 - Regali, compensi e altre utilità1. Il dipendente non chiede né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio, o da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, o da soggetti n |
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Art. 5 - Partecipazione ad associazioni e organizzazioni1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la pro |
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Art. 6 - Attività esterna1. Il dipendente non può esercitare attività commerciali, industriali o professionali, ovvero assumere impieghi alle dipendenze di soggetti pubblici o privati; tale divieto non opera, previa verifica della relativa compatibilità, per i dipendenti con rapporto di l |
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Art. 7 - Comunicazione degli interessi finanziari1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto, utilizzando l’apposito modulo “Comunicazione in merito agli interessi finanziari” disponibile sul sito intranet della Regione nella |
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Art. 8 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività inerenti alle sue mansioni che possano coinvolgere interessi propri ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia |
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Art. 9 - Prevenzione della corruzione1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nella sezione sull’anticorruzione e sulla trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIA |
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Art. 10 - Trasparenza e tracciabilità1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti e dal programma per l’attuazione della trasparenza e dell’accesso civico |
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Art. 11 - Comportamento nei rapporti privati e nell’utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. 2. Il dipendente mantiene il segreto d’ufficio e non divulga né agevola la divulgazione di informazioni o notizie riservate apprese nell’esercizio delle sue funzioni, anche se non di stretta competenza dell’ufficio di assegnazione; il dipendente, nei rapporti privati e nell’utilizzo dei |
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Art. 12 - Comportamento in servizio1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 2. Il dipendente rispetta l’orario di lavoro timbrando regolarmente tutti i movimenti di entrata e uscita, a qualunque titolo avvengano, utilizzando, per le fattispecie previste, il sistema di autorizzazione informatizzato. L’autorizzazione alle uscite, nei casi in cui è prevista ai sensi delle norme vigenti, è preventiva; qualora ciò non sia possibile, il dipendente tempestivamente ne dà notizia al di |
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Art. 12-bis - Utilizzo delle tecnologie informatiche1. Nell’utilizzo delle tecnologie informatiche messe a disposizione dal datore di lavoro per lo svolgimento dell’attività di servizio, il dipendente è tenuto a: a) utilizzare le risorse hardware e software secondo diligenza in modo appropriato e responsabile; b) nel caso utilizzi supporti magnetici od ottici forniti dall’Amministrazione al fine di memorizzare dati ed informazioni, non memorizzare su di essi file estranei all’attività di lavoro; c) adottare adeguate misure di sicurezza nel caso di utilizzo dei dispositivi fuori dalle sedi della Regione; d) non utilizzare le risorse per scopi estranei all’attività di servizio e non modificare le configurazioni preimpostate, né installare dispositivi che compromettano l’integrità, l’operatività e la sicurezza delle risorse hardw |
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Art. 13 - Rapporti con il pubblico1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti. Il dipendente opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della Regione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano |
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Sezione III - Obblighi e doveri per particolari categorie |
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Art. 14 - Disposizioni particolari per i dirigenti1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi di cui all’articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, conferiti ai sensi del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali e del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale. 2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico, garantendo l’osservanza, tra gli altri, delle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché degli obblighi previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e dal |
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Art. 15 - Contratti ed altri atti negoziali1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale. 2. Il dirigente o il titolare di posi |
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Art. 16 - Disposizioni particolari per i dipendenti degli uffici degli organi di indirizzo politico1. I dipendenti che operano presso gli uffici degli organi politici prestano particolare attenzione al rispetto della riservatezza e della privacy degli stessi. In particolare: |
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Sezione IV - Disposizioni finali |
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Art. 17 - Vigilanza, monitoraggio e attività formative1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, vigilano sull'applicazione del presente Codice i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e l’ufficio procedimenti disciplinari. 2. Il Responsabile della prevenzione del |
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Art. 18 - Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e viene considerata ai fini della valutazione della performance. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli ob |
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Art. 19 - Pubblicazione e divulgazione1. L’amministrazione dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, no |
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Allegato 1) all’art. 12-bisElementi da inserire in calce al messaggio per identificare il mittente: 1. Nome e cognome del mittente |
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Allegato 2) all’art. 12-bisTesto da inserire in calce al messaggio per la riservatezza: AVVISO DI RISERVATEZZA Informazioni riservate possono essere contenute nel messaggio o nei suoi allegati. Se non siete i destinatari indicati nel messaggio, o responsabili per la sua consegna alla persona, o |
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